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settembre 2012

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I

l D.l. 109 del 16 luglio 2012 all’art. 5, stabi-lisce che i datori di lavoro italiani o citta-dini di uno Stato membro dell’Unione eu-ropea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legi-slativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione. La di-chiarazione si può presentare dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

In ogni caso, la presenza sul territorio nazio-nale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Sono esclusi dalla procedura i rapporti di la-voro a tempo parziale, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non defini-tiva, per:

a) favoreggiamento dell’immigrazione clande-stina verso l’Italia e dell’immigrazione clande-stina dall’Italia verso altri Stati o per reati di-retti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in atti-vità illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Non è ammesso, altresì, alla procedura il da-tore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del con-tratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavora-tore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento, di un contributo forfet-tario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’im-posta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo re-

tributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno. è fatto salvo l’ob-bligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di la-voro di durata superiore a sei mesi. Dalla data di entrata in vigore del presente de-creto fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione (15 ottobre 2012), sono so-spesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale. Nella dichiarazione di emersione verrà indi-cata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l’orario lavorativo non infe-riore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Lo sportello unico per l’immigrazione, verifi-cata l’ammissibilità della dichiarazione e ac-quisito il parere della Questura sull’insussi-stenza di motivi ostativi all’accesso alle proce-dure ovvero al rilascio del permesso di sog-giorno, nonchè il parere della competente Di-rezione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della ri-chiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attesta-zione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo re-tributivo, contributivo e fiscale. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sè causa di inammissibilità della dichiara-zione di emersione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Contestual-mente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunica-zione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposi-zioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

Nelle more della definizione del procedi-

mento, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti qui di seguito. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbliga-toria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni.

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rila-sciato è revocato.

Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;

b) che risultino segnalati, anche in base ad ac-cordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sen-tenza non definitiva;

d) che comunque siano considerati una mi-naccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la sop-pressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella va-lutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di altre eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o atte-stazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal pre-sente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffa-zione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si ap-plica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è com-messo da un pubblico ufficiale.

Gli addetti al servizio paghe dei nostri Uffici Zona sono a disposizione per ulteriori chia-rimenti.

Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in nero

Pagine a cura di Mario Rendina

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