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F

acciamo seguito alle prece-denti comunicazioni sull’ar-gomento per rendere noto che la Direzione Generale del-l’lNPS ha risposto al quesito for-mulato dal medesimo Istituto in merito alla legittimità degli accerta-menti condotti d’ufficio nei con-fronti delle imprese agricole sulle retribuzioni imponibili denunciate mediante la dichiarazione trime-strale (DMAG).

La risposta, anzi, le risposte del Mi-nistero (perché le lettere sono due) non sembrano avvalorare le tesi dell’istituto, giacché precisano che per stabilire la retribuzione impo-nibile da assumere a base per il cal-colo dei contributi previdenziali ed assistenziali “ciò che occorre inter-pretare è l’effettiva volontà del con-tratto collettivo, quando, in parti-colare, sembrerebbe consentire a talune condizioni la prestazione di

attività lavorativa per un ammon-tare complessivo di ore inferiore a quello previsto dall’articolazione settimanale” (cfr. lettera Min. Lav. 29/0003213/L dell’11.06.2012). Ancor più chiaramente, nella let-tera ministeriale successiva, “la so-luzione del la quest ione a sua tempo evidenziata dall’Inps passa necessariamente attraverso un nuovo atto di autonomia collettiva con il quale, in sede di interpreta-zione autentica, venga chiarito il senso delle pertinenti disposizioni contrattuali (ad esempio gli artt. 30, 40 e 45 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, così come ri-ferito dall’Inps)” (cfr. lettera Min. lav. 29/0004067/L del 26.07.2012). In sostanza, secondo il Ministero del lavoro, la determinazione della retribuzione imponibile minima da assumere a base del calcolo dei contributi previdenziali e assisten-

ziali non può prescindere dalla vo-lontà delle parti contrattuali come risultante nel CCNL di riferimento come autenticamente interpretata dalle stesse parti stipulanti. A questo punto se l’Istituto non do-vesse ritenere sufficientemente chiara la contrattazione collettiva agricola e le precisazioni anche scritte nel tempo fornite dalle parti (avviso comune del 24 gennaio 2012) sarà necessario un confronto coi sindacati dei lavoratori a livello nazionale per dirimere la que-stione mediante interpretazione autentica delle norme contrattuali di riferimento.

Nel corso dell’incontro i rappresen-tanti dell’Istituto hanno anche in-formato che, a partire dalla pros-sima data di scadenza dei contri-buti agricoli unificati dovuti dai da-tori di lavoro agricolo (16 set-tembre 2012), non saranno più in-

viati al domicilio dei contribuenti i modelli F24 precompilati, ma solo un avviso contenente tutte le infor-mazioni utili per effettuare il versa-mento (in analogia con quanto av-venuto, nel giugno scorso, per i col-tivatori diretti e gli IAP); a questo proposito si informano gli asso-ciati che gli addetti al servizio paghe dei nostri uffici, attraverso i consueti canali informatici, di ri-stampare i modelli F24 precompi-lati (solo per le imprese che hanno conferito delega).

Ci riserviamo di tenervi informati sugli sviluppi futuri.

settembre 2012

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a legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha, tra l’altro, modificato le norme che rego-lano il lavoro accessorio.

Tale rapporto si connota come presta-zione di lavoro resa occasionalmente e con carattere di accessorietà all’attività del committente, che può essere im-prenditore, ente pubblico, ONLUS o anche privato cittadino. Il compenso della prestazione è esente da imposi-zione fiscale ed è assicurato con re-gime speciale ai fini antinfortunistici e pensionistici. Tale compenso è corri-sposto mediante buoni lavoro (i cosiddetti vou-cher). Secondo le nuove norme, un decreto mi-nisteriale indicherà il valore orario di tali buoni. In attesa dell’emanazione del decreto, restano utilizzabili i buoni lavoro secondo il loro valore facciale (tagli da 10, 20 o 50 euro). La coincidenza tra l’innovazione normativa,

nella cui attesa erano state sospese le stampe di voucher cartacei, e l’aumento della richiesta di voucher immediatamente precedente l’entrata in vigore della legge ha comportato una rapida riduzione delle scorte di voucher cartacei presso le sedi INPS.

In tutte le sedi INPS del Piemonte attualmente non vi è più disponibilità di voucher cartacei e

la nuova fornitura è prevista non prima di metà settembre.

In tale situazione, al fine di consentire la continuità dell’utilizzo delle presta-zioni di lavoro accessorio, si invitano i committenti che intendono avvaler-sene ad utilizzare la procedura tele-matica di emissione e gestione dei buoni lavoro, cui è possibile accedere dal sito www.inps.it, nella sezione ser-vizi telematici attivando il link Lavoro Occasionale Accessorio. Con tale mo-dalità anche la riscossione dei com-pensi da parte dei lavoratori avverrà con accredito telematico diretto.

In alternativa, si potrà tentare l’acquisto dei buoni presso i rivenditori autorizzati (tabac-cherie, banche, uffici postali).

Ampie informazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS nella sezione “Utilizzare i buoni lavoro”. Restiani

Accertamenti INPS sulle retribuzioni imponibili

Innovazione normativa per i buoni lavoro

La seconda parte dell’articolo “Lavoratori dipendenti: compor-tamento e regole in caso di ma-lattia” (prima parte sul numero 7) sarà pubblicata ad ottobre per mancanza di spazio.

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