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ottobre 2013

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ono pervenute a Confagricol-tura diverse richieste di chia-rimenti in merito all’assicura-zione previdenziale, qualora si svolgano contemporaneamente due o più attività; si ritiene utile ri-cordare il regime contributivo ap-plicabile ai soggetti che si trovino ad eserci tare contemporanea-mente un’attività da cui percepi-scono redditi assoggettabili alla ge-stione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26 ed altra attività imprenditoriale che com-porta obbligo di iscrizione alla ge-stione dei lavoratori autonomi. La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 208 della legge 23 di-cembre 1996, n. 662 e seguenti, prevede letteralmente che “Qualora i soggetti “lavoratori autonomi” eser-citino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività auto-nome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invali-dità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professio-nale in misura prevalente. Spetta al-l’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nel-l’assicurazione corrispondente all’atti-vità prevalente…(omissis) ”. I.N.P.S., in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla rela-tiva entrata in vigore, che per atti-

vità autonome, soggette a compa-razione in termini di prevalenza, debbano intendersi solo quelle che abbiano natura imprendito-riale, ossia definibili ai sensi del-l’art. 2195 c.c., come attività eco-nomiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprendi-tore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.

Di conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rien-trano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. Pertanto, in caso di contempo-raneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivi-bili alla gestione separata, l’Istituto I.N.P.S. ha proceduto – in presenza dei rispettivi requisiti – ad imposi-zione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.

In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurispru-denziali, è intervenuto il legisla-tore che, con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art . 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione au-tentica relativa al citato comma

208, disponendo come segue: “ L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assogget-tamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle eser-citate in forma d’impresa dai com-mercianti, dagli artigiani e dai colti-vatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di la-voro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione pre-videnziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335” (gestione separata).

La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale di-sposizione, ribadendo che “ l’eser-cizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all’eser-cizio di un’attività d’impresa commer-ciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa

presso l’Inps, non fa scattare il criterio del l ’at t ivi tà prevalente ” (Cass. S.S.U.U., 17076/11; dello stesso te-nore, Cass. S.S.U.U., 17074/11). Infatti, “ la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori auto-nomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commer-cianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc. ” (Cass. sez. VI civ., 3839/12). In considerazione del fatto che la norma in parola è “ una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata ” (Cass. , sez. lav. , 5678/12), con conseguente va-lenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previ-denziali attivi ed ai periodi contri-butivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.

Assoggettamento all’assicurazione previdenziale per l’attività prevalente

VARIAZIONE FASCE CONTRIBUTIVE S

i informano tutti gli associati che rivestono la qualifica di “Coltivatori Di-retti” e/o “Imprenditori Agricoli” che i medesimi pagano i propri contri-buti previdenziali sulla base della quantità di reddito agrario che risulta dai terreni coltivati, dal quale ne consegue la fascia contributiva di apparte-nenza (1^ - 2^ - 3^ - 4^ fascia).

Pertanto, si ricorda ancora che ogni qualvolta si modifica la superficie aziendale coltivabile e, di conseguenza, la quantità di reddito agrario, sia in aumento (con acquisti e/o affitti) sia in diminuzione (con vendite e/o rilascio terreni affittati), è necessario aggiornare la dichiarazione aziendale (modello CD1 Var) presso l’Inps. Il mancato aggiornamento dei dati “in aumento” potrebbe comportare l’incremento di fascia e in caso di controlli l’Inps procederà al recupero dei contributi dal momento in cui è sorta la variazione e comunque non oltre i cinque anni precedenti con le relative maggiorazioni (sanzioni più interessi).

Al fine di evitare spiacevoli sorprese, si consiglia gli associati di passare nei nostri uffici per le verifiche del caso.

Pratiche di successione

Si rammenta agli associati e ai loro familiari che presso l’Ufficio Fiscale in Sede e i nostri Uffici Zona il personale svolge tutte le pratiche relative alle successioni. Per informazioni telefonare agli Uffici stessi.

Pagine a cura di Mario Rendina

Spandiconcime con dosatore brevettato

Erpice

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