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dicembre 2013

NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

L’

Inps ha aggiornato la modulistica per la pre-sentazione delle do-mande di indennità di disoc-cupazione ASpI e mini ASpI, introducendo la possibilità per il soggetto richiedente di fornire la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una nuova attività lavorativa, evitandogli così di presentare la medesima al Centro del-l’Impiego.

L’adeguamento attuato dal-l’Inps discende dall’art. 4, comma 38, L. 92/2012 (Ri-forma Fornero in materia di mercato del Lavoro) che re-cita: Nei casi di presentazione di una domanda di indenni tà nell’ambito dell’ASpI, la dichia-

razione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e succes-sive modificazioni, può essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo .

Una scelta chiaramente det-tata dalla volontà di semplifi-care l’accesso ai nuovi am-mortizzatori sociali previsti. Com’è noto lo status di disoc-cupato costituisce uno dei re-quisiti necessari per richie-dere le prestazioni ASpI e mini ASpI e l’effettuazione della dichiarazione di imme-diata disponibilità da parte del richiedente viene ora resa

possibile direttamente nella procedura di presentazione della domanda telematica. In merito l’Inps chiarisce che l’accertamento dello stato di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso non sono controllati e accer-tati dall’Istituto, bensì riman-gono di competenza del Centro dell’Impiego. Questi ultimi sono infatti te-nuti a comunicare tempesti-vamente alla sede Inps gli eventi che determinano la de-cadenza della prestazione.

Dichiarazioni Reddituali 2009

A

i 9mila pensionati - metà dei quali resi-denti all’estero - che hanno percepito prestazioni collegate al reddito e che an-cora non hanno prodotto la dichiarazione relativa ai red-diti del 2009, l’Inps invierà una breve lettera con la quale si comunica che è stata resa operat iva la sospensione della prestazione - già prean-nunciata con precedenti co-municazioni - e viene loro ri-volto l’invito a fornire le in-formazioni mancanti entro i successivi 60 giorni per otte-nere il ripristino della stessa. Nel caso in cui i pensionati, oltre a non aver dichiarato i redditi per l’anno 2009, non abbiano provveduto a fornire le informazioni nemmeno per gli anni successivi, dalla rata di dicembre 2013 l’im-porto della pensione verrà de-curtato delle quote legate al reddi to. Resta comunque aperta la possibilità di regola-rizzare entro 60 giorni la pro-pria posizione e ottenere il ri-pristino del pagamento in-tero, a condizione natural-mente che i redditi posseduti e dichiarati ne consentano la corresponsione.

ESTENSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO

I

l congedo straordinario per la cura delle persone disa-bili in situazione di gravità può essere riconosciuto al fa-miliare o affine entro il terzo grado convivente con lo stesso. In caso di mancanza, decesso o in presenza di pa-tologie invalidanti degli altri sogget ti individuati dal la norma, secondo un determi-nato ordine di “priorità” che vede al primo posto per il ri-conoscimento del beneficio il coniuge convivente della per-sona disabile e, in caso di mancanza di questi, il padre o la madre – anche adottivi o affidatari – del disabile. A seguire, hanno diritto al beneficio, nell’ordine, figli, fratelli o sorelle e, infine, pa-renti o affini di terzo grado, purché conviventi e sempre nel caso in cui il coniuge con-vivente, entrambi i genitori, i

ASPI E MINI ASPI

Dichiarazione di immediata disponibilità

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