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L’

articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies del decreto-legge 10.2.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33, ha istituito nel nostro ordinamento il contratto di rete, un valido strumento di aggregazione volontaria e di condivisione per progetti comuni.

Secondo la normativa, il contratto di rete è il contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e col-lettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ed a tale fine si obbligano sula base di un programma comune, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune uno o più attività rientranti nell’oggetto della pro-pria impresa.

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; nel settore agricolo, viene previsto che possa essere sotto-scritto dalle parti con l’assistenza di uno o più organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il contratto di rete deve contenere:

• il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni parte-cipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione suc-cessiva, nonché la denominazione e la sede della rete (qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune);

• l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalza-mento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità con-cordate con gli stessi, per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; • la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le moda-lità di realizzazione dello scopo comune;

• la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, nonché le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio dei relativi diritti.

In via facoltativa, il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato ad eserci-tare una attività, anche commerciale con i terzi.

L’istituzione di un fondo patrimoniale comune comporta in pratica che i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune e che i creditori particolari di chi partecipa alla rete non possono far va-lere i loro diritti sul fondo medesimo; inoltre, entro due mesi dalla chiu-sura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patri-moniale, nel rispetto delle disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la deposita presso l’Ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete.

In sostanza, il fondo comune si risolve in una sorta di “cassa comune” alimentata da conferimenti (iniziali) e contributi (successivi e eventuali) e dotata di una propria autonomia patrimoniale.

Istituendo invece anche un organo di rete, i contraenti danno vita ad un centro di produzione di regole di azione e/o di atti, e/o di attività impu-tati all’ente per il quale l’organo agisce.

Il decreto Crescita bis ha rideterminato i poteri di rappresentanza dell’or-gano comune, prevedendo che detto organo agisca in rappresentanza della rete unitariamente intesa, quando essa acquista soggettività giuri-dica; delle singole imprese aderenti alla rete, qualora faccia difetto la sog-gettività e sempreché il contratto di rete non disponga diversamente. La rappresentanza dell’organo comune, in quest’ultima ipotesi, viene ge-stita mediante regolamentazione affidata ai componenti la rete. Nel caso di istituzione di fondo patrimoniale e dell’organo comune l’atto in aggiunta ai requisiti di cui sopra dovrà indicare la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi succes-sivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo patrimoniale comune; inoltre, dovrà indicare in presenza di istituzione di organo co-mune, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del sog-getto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di

rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione nel corso del rapporto.

Ai fini dell’efficacia del contratto di rete, è prescritta l’iscrizione nel regi-stro delle imprese del “contratto”, e non già della rete come soggetto. Nel caso di società, di consorzio, l’iscrizione avviene in una posizione di registro delle imprese autonoma e separata aperta proprio in nome del-l’ente che viene costituito; per contro nel caso della rete il contratto è iscritto all’interno delle posizioni già aperte in nome delle imprese ade-renti alle reti.

La normativa prevede che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun parteci-pante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata ese-guita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

In difetto di iscrizione il contratto è sostanzialmente inefficace.

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi a Cristina Bagnasco e Marco Ottone presso la sede provinciale.

Marco Ottone

dicembre 2013

C

onfagricoltura Alessandria esprime profondo cordoglio per le vittime del ciclone che ha colpito la Sardegna. Anche nelle campagne la situazione è gravissima, in particolare a Nuoro, Olbia ed Oristano. Le case rurali, le strutture ed i campi sono stati completamente allagati e devastati.

“La situazione – rimarca l’Organizzazione degli imprenditori agri-coli - è drammatica, ma non siamo ancora nelle condizioni di quantifi-care i danni. In questo momento contano le vittime. E siamo impegnati con le nostre strutture territoriali a fornire tutta l’assistenza alla popola-zione colpita.”

“Il dramma che sta vivendo la Sardegna – evidenzia Confagricoltura – dimostra ancora una volta la necessità di mettere in sicurezza il terri-torio, di avviare il riassetto idrogeologico del nostro Paese, sempre più esposto in modo catastrofico agli effetti del maltempo. Rivalutando il ruolo che le imprese agricole svolgono nella salvaguardia dell’ambiente e nella tutela dell’ecosistema.”

Chi volesse aiutare le aziende agricole colpite da questa calamità, può donare un contributo utilizzando il seguente conto corrente, specificando nella causale “Contributo alluvione”: IBAN IT 30 P 01015 04801 000000013735

BANCO DI SARDEGNA – AGENZIA N. 1 – CAGLIARI

Le reti d’impresa: una valida opportunità per le imprese agricole

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