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iprendiamo l’argomento trattato a pagina 6 del numero scorso de L’Aratrosullariformadellavoroc.d. “Fornero”chehaintrodottoalcunemodi-ficheanche inmateriadi responsabilità solidale negli appalti, prevedendo la possibilitàper icontratticollettivinazio-nali di lavoro di individuare metodi e proceduredicontrolloediverificadella regolaritàcomplessivadegliappaltiche possonoliberareilcommittentedallare-sponsabilitàsolidale.
Lariformadellavoroprevedecheilcom-mittente imprenditoreodatoredi lavoro siasempreresponsabileequindipuòes-sereconvenutoingiudiziounitamenteal-l’appaltatoreeaglieventualisubappalta-tori.
È bene precisare che il contratto di ap-palto è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzinecessariecongestioneaproprio rischio,ilcompitodieseguireun’operao diunservizioafrontediuncorrispettivo indenaro”.
Il committente è obbligato in so-lido:
a)con l’appaltatoreedeventualisubap-paltatori
b)nellimitetemporaledidueannidalla cessazione dell’appalto, con esclusione dellesanzionicivilidicuirispondesoloil responsabiledell’inadempimento. IlMinisterodelLavoro(Circ.n.5/2011) chiarisceche“il limite temporaledidue annisiriferiscesiaall’azionedellavora-tore, creditore delle somme dovute a ti-tolodiretribuzione,chedegliIstituti,cre-ditoridellesommedovuteatitolodicon-tributi e premi assicurativi, fermo re-stando,inquestoultimocaso,l’ordinaria prescrizionequinquennaleprevistaperil recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente”. Inoltre, ilMinisteroprecisacheconiltermine“la-voratori”siintendonosiailavoratorisu-bordinati cheglialtri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie con-trattuali (collaboratori a progetto, asso-ciatiinpartecipazione)echeilregimedi responsabilitàoperaatuteladituttiila-voratori impiegati inundeterminatoap-paltoenell’eventualesubappaltoe,per-tanto,ancheneiconfrontidei lavoratori “in nero”, ovvero coloro che non risul-tanodallescrittureodaaltradocumenta-zioneobbligatoria.
c) alle retribuzioni, compreso il tratta-mentodifinerapporto(TFR) d)aicontributiprevidenziali(INPS) e)aipremiassicurativi(INAIL) dovuti in rapporto al periodo di esecu-
zionedelcontrattodiappalto. Laresponsabilitàsolidaleriguardalerite-nutesullavorodipendenteel’IVAdovuta dalsubappaltatoreperleprestazionief-fettuatenelrapportodisubappalto.
Avvertenza: il committente non deve provvedere al pagamento del corrispet-tivoinfavoredell’appaltatoresequest’ul-timonondocumentachequantodovuto all’Erarioeall’IVA,all’INPS,all’INAIL,al lavoratore è stato correttamente versato daluistessoedaglieventualisubappal-tatori.
L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 40/Edell’8ottobre2012)chiarisceche l’attestazione degli avvenuti versamenti “può”consistereanche inunadichiara-zione sostitutiva– resaai sensidelDPR n.445/2000–concuil’appaltatore/su-bappaltatore attesta l’avvenuto adempi-
mentodegliobblighirichiestidalladispo-sizione.
Nello specifico la dichiarazione sostitu-tiva,precisalacircolare,deve: -indicareilperiodonelqualel’IVArela-tiva alle fatture concernenti i lavori ese-guiti è stata liquidata, specificando se dallasuddettaliquidazioneèscaturitoun versamentodiimposta,ovveroseinrela-zioneallefattureoggettodelcontrattoè stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
-indicareilperiodonelqualeleritenute sui redditi di lavoro dipendente sono stateversate,mediantescomputototaleo parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 conilqualeiversamentidell’IVAedelle ritenutenonscomputatetotalmenteopar-
zialmentesonostatieffettuati; -contenerel’affermazionechel’IVAele ritenuteversateinclusoquelleriferibilial contratto di appalto/subappalto per il qualeladichiarazionevieneresa; -ilcommittentecheeffettuailpagamento delcorrispettivoall’appaltatoresenzaat-tendere l’esibizione dei documenti atte-stantilacorrettezzadeiversamentiIRPEF e IVAdapartedell’appaltatorestessoe degli eventuali subappaltatori è punito con una sanzione amministrativa pecu-niariada5.000a200.000euro. L’obbligo di acquisire la documenta-zionedicuisoprasiapplicaagliappalti e subappalti stipulatidopo il12agosto 2012(entratainvigoreL.134/2012)e per i pagamenti effettuati dopo l’11 ot-tobre2012 (60giornidopo l’entrata in vigoredellanorma).
Appalti di opere e servizi
L’
INPSconCircolaren.49del29marzo2013hafornito indicazionioperativeinmateriadilavorooccasionaleac-cessorio (voucher) a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma “Fornero” e dalla L. 134/2012 ed alla luce anche delle circolari delMinistero del lavoro n. 18/2012 e n.4/2013.
Nelmerito,perquantoriguardailsettoreagricolo,lacircolare INPS,ribadisceche:
leimpreseagricoleconvolumediaffarisuperiorea7.000 euroannuipossonoavvalersidiprestazionioccasionaliacces-sorieresedapensionatiedastudenticonmenodi25annidi età(nonpiùdacasalinghe)perlosvolgimentodiattivitàagri-coledicaratterestagionale;
i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000euroannuipossonoinveceavvalersidiprestazioniocca-sionali accessorie rese da qualunque soggetto (purché non iscrittol’annoprecedenteneglielenchianagraficideilavoratori agricoli)perlosvolgimentodiattivitàagricoleanchedicarat-terenonstagionale;
icompensidelprestatorenonpossonosuperarecomplessi-vamente (e non più con riferimento a ciascun committente) i 5.000euroannui;èconsigliabile,al finedi limitare ilrischio sanzionatorio, che il committente si faccia rilasciareapposita dichiarazione di responsabilità da parte del prestatore in or-dinealmancatosuperamento,ancheconaltricommittenti,del limitedi5.000euronell’annosolare;
l’ulteriore limite di 2.000 euro nel corso dell’anno solare percepibilidaciascunprestatorequalorailcommittentesiaun imprenditore commerciale o un professionista, non si applica alleimpreseagricole;
ivoucherdi10euro inagricolturapossonoanchenon ri-spettare il criterio di equivalenza “un voucher = 1 ora di la-voro”,purchéleoredilavorodelprestatoreoccasionalesiano retribuite con unnumerodi voucher chegarantisca il rispetto dellaretribuzioneorariaprevistadallacontrattazionecollettiva diriferimento.
Ivoucher,numeratiprogressivamenteedatati,nondevono
esserenecessariamentespesientro30giornidalloroacquisto, maancheinunperiodosuccessivo.
Oltrearibadireaspettigiànoti,allalucedelleprecedenticirco-lariministeriali,l’INPSfornisceleseguentiprecisazioniaggiun-tive:
– perl’anno2013leimpreseagricolepossonoavvalersidipre-stazioni occasionali accessorie rese da soggetti che percepi-sconoprestazioni integrativedelsalarioodisostegnoal red-dito,nellimiteeconomicodi3.000eurocomplessivinell’anno solare;
– i limiti di reddito relativi al lavoro occasionale accessorio (5.000, 3.000 e 2.000 euro) debbono intendersi come im-portonetto,corrispondenti,quindi,adunlordorispettivamente di6.666,4.000e2.666euro;
– nell’ambitodiapplicabilitàdelregimetransitoriosonoricom-presinon solo i voucheracquistatiprimadel18 luglio2012 (datadientrata invigoredelnuovoregime),maanchequelli acquistatisuccessivamenteconriferimentoaprestazionidi la-vorooccasionaleaccessorioperlequaliilcommittentehaprov-veduto ad effettuare la comunicazione di avvio della presta-zionedilavoroaccessorioprimadellasuddettadata(18luglio 2012);intalcasocontinuerannoadoperaretutteleprecedenti disposizioniinmateriadilavorooccasionaleaccessorioconri-guardosiagliambitisoggettiviedoggettividiapplicazionee siaailimitieconomici,senzavincolidiparametrazioneoraria. Il regime transitorio non potrà comunque protrarsi oltre il 31 maggio2013(dataentro laquale ivouchergiàacquistatial 18luglio2012debbonoessereutilizzati);
– con riferimento ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operativedell’INPS, ladichiarazionepreventivadi iniziopre-stazionedovràessereeffettuatadirettamenteall’Istitutotramitei canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede)enonpiùconl’inviodelfaxall’INAIL(alriguardol’INPS eINAILlefornirannoleopportuneindicazionioperative).
Gli addetti al servizio paghe degli Uffici Zona di Con-fagricoltura sono a disposizione degli associati per eventuali ulteriori informazioni.
Modifiche al lavoro occasionale accessorio (voucher)
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