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maggio 2013

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S

i informano le aziende as-sociate assuntrici di mano-dopera che la denuncia/co-municazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipen-denti o assimilati soggetti all’ob-bligo assicurativo, per i quali siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. L’invio della de-nuncia-comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contempo-raneamente sia all’obbligo pre-visto a fini assicurativi che all’ob-bligo previsto a fini statistico/in-formativi.

Ora a decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunica-zione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusiva-mente in via telematica.

Si riportano qui di seguito al-cune semplici ed utili indica-zioni, al fine di evitare sanzioni

per la mancata osservazione delle disposizioni di legge.

SEDE INAIL COMPETENTE

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha sta-bilito il proprio domicilio.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di la-voro non abbia comunque prov-veduto al l ’ inol tro del la de-nuncia/comunicazione nei ter-mini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità tempo-ranea per i giorni ad esso antece-denti.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Necessariamente l’azienda da-tore di lavoro tra altro, deve do-tarsi del prescritto registro infor-tuni che dovrà essere vidimato dall’Asl competente, su cui ver-ranno annotati tutti gli elementi identificativi dell’infortunio. Per gli infortuni occorsi alla ge-neralità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la de-

nuncia/comunicazione di infor-tunio entro due giorni dalla rice-zione del certificato medico. Il datore di lavoro è tenuto ad al-legare copia del certificato me-dico qualora provveda alla de-nuncia/comunicazione di infor-tunio tramite compilazione del modulo cartaceo (possibilità prevista sino al 30 giugno p.v.). Qualora, invece, la trasmetta per via telematica, è sollevato dal-l’onere di invio contestuale del certificato medico (D.M. 15 lu-glio 2005).

Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la ri-chiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione.

Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello del-l’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunica-zione entro due giorni dalla rice-zione del nuovo certificato me-dico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qua-lunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo re-stando comunque l’obbligo di

inoltro della denuncia/comuni-cazione nei termini e con le mo-dalità di legge.

Per gli infortuni occorsi ai lavora-tori autonomi del settore agricol-tura, provvede il lavoratore auto-nomo sia per sé che per gli ap-partenenti al nucleo familiare co-stituenti la forza lavoro. Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del me-dico curante entro i previsti ter-mini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la de-nuncia/comunicazione per le re-lative finalità assicurative. Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento , il da-tore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunica-zione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

SANZIONI

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata op-pure inesatta, è prevista l’applica-zione di una sanzione ammini-strativa.

In caso di denuncia mancata, tar-diva, inesatta oppure incom-pleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa. Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato e del settore agricol-tura non è prevista alcuna san-zione amministrativa, ferma re-stando la perdita del diritto al-l’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

Gli addetti al servizio paghe degli Uffici Zona di Confagri-coltura sono a disposizione delle aziende associate per for-nire gli eventuali ulteriori chia-rimenti.

Pagine a cura di Mario Rendina

Denuncia di infortunio on line: obbligo dal 1° luglio 2013

LAUREA

Il 18 marzo si è laureata con la votazione di 110 con lode e Di-gni tà di Stampa a Genova presso la Facoltà di Architettura

ELENA BALOSSINO, figlia del nostro associato della Zona di Alessandria Giuseppe Balossino di Quargnento, discutendo la tesi “Algorithmythologies. Una ricognizione sul discorso archi-tettonico, alla ricerca delle nar-rative emergenti nell'era del di-gitale” sul tema dei miti dell'ar-chitettura contemporanea. Il presidente Luca Brondelli con il Consiglio Direttivo, il Consi-glio di Zona di Alessandria, il direttore Valter Parodi con i col-laboratori tutti, la Zona di Ales-sandr ia e la Redazione de L’Aratro si congratulano per l'ec-cellente risultato ottenuto.

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