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maggio 2013

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NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

I

l BONUS GAS è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle fa-miglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire del-l’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.

Il BONUS ENERGIA ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Il bonus energia è previsto anche nei casi in cui una grave malattia imponga l’uso di apparecchiature elettrodomedicali in-dispensabili per il mantenimento in vita. Il bonus energia elettrica è uno “sconto” applicato con una compensa-zione sulla fattura dell’energia elettrica. Ne hanno diritto i soggetti intestatari di

una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Il bonus energia elettrica può essere ero-gato:

In presenza

di un disagio economico

• l’utente richiedente deve essere l’inte-statario della fornitura elettrica ad uso domestico e utilizzata nella propria abi-tazione di residenza;

• l’indicatore ISEE deve avere un valore non superiore a 7.500 euro; tale limite si eleva a 20.000 euro nel caso in cui il nu-cleo familiare abbia 4 o più figli fiscal-mente a carico;

• la potenza impegnata non deve supe-rare i 3 Kilowatt se i residenti nell’abita-zione sono fino a 4; tale limite si eleva fino a 4,5 Kilowatt per un numero di re-sidenti superiore a 4.

In presenza di un disagio fisico

• l’utente richiedente deve essere l’inte-statario della fornitura elettrica ad uso domestico utilizzata nella propria abita-zione di residenza;

• l’utente richiedente o uno dei compo-nenti del nucleo familiare deve trovarsi in condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di una apparecchiatura elettro-medicale necessaria al mantenimento in vita. Le gravi condizioni di salute de-vono essere certificate dalla ASL con ap-posito modulo.

I due bonus sono cumulabili se ricor-rono i requisiti.

I nostri operatori provvedono gratuita-mente ad assistere nella compilazione dell’istanza.

Invalidità civile: visite di revisione

I

soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile (sor-di tà civi le, ceci tà, handicap ai sens i del la legge n.104/1992) che riporti una data di scadenza per revisione ma non titolari di prestazione economica devono provvedere, con congruo anticipo, a presentare all’INPS domanda di revi-sione.

Gli interessati sono coloro che hanno ricevuto un verbale sani-tario con revisione e si trovano in una delle seguenti situa-zioni:

- la percentuale di invalidità riconosciuta è inferiore al 74% - la percentuale di invalidità riconosciuta è almeno pari al 74% ma, in assenza dei previsti requisiti socioeconomici, la prestazione economica non è stata liquidata

- risultano fruire dei benefici previsti dall’art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/1992 direttamente e/o tramite i propri fami-liari.

In assenza di domanda di revisione i benefici di ogni natura che discendono dal verbale sanitario decadono a partire dalla data di scadenza per revisione.

Per la domanda di revisione non è necessario inviare pre-ventivamente il certificato medico. È sufficiente inoltrare con modalità telematica l’apposita istanza, avvalendosi del-l’assistenza del Patronato.

Verifica sulla quattordicesima

pagata nel 2010

L’

Inps rende noto di aver effettuato i controlli sui redditi 2010 dei pensionati che hanno percepito la cosiddetta quattordicesima, la somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 5 l. 127/2007 e di procedere, a seguito della verifica, a recupe-rare le somme indebitamente corrisposte.

L’Inps prende in considerazione il reddito da pensione rela-tivo all’anno 2010, memorizzato nel casellario centrale pen-sioni, mentre per i redditi diversi da pensione, è stato valutato il reddito del 2010, nel caso di prima concessione; il reddito del 2009, nel caso di concessione successiva alla prima.

I conguagli a credito sono stati posti in pa-gamento con la mensi-lità di aprile 2013. I l recupero del le somme erogate indebi-tamente avverrà con trattamento mensile a partire dalla pensione di giugno 2013 e ripar-tita in 36 rate.

Bonus energia e gas

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