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I
l decreto legge 102 del 31agosto scorso ha dato ese-cuzione alle iniziative pre-viste dal D.L. n. 54/2013, conver-tito in Legge n. 85/2013, che aveva stabilito la sospensione del pagamento del la pr ima rata dell’IMU per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati ru-rali e le abitazioni principali. Con l’art. 1 del suddetto decreto si è provveduto definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per tutti gli immobili agri-coli, sia terreni agricoli che fab-bricati rurali ad uso abitativo e strumentale e per le abitazioni principali.
Per tali immobili il termine di versamento della prima rata
dell’Imu, inizialmente sospesa e prorogata al 16 settembre 2013, è da ritenersi quindi non dovuta. L’acconto Imu 2013 è stato can-cellato sia per l’abitazione princi-pale, che per le assimilazioni de-cise dal Comune con delibere ef-fettuate.
L’assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all’estero iscritti all’Aire e per le case non affittate di disabili o anziani rico-verati in via permanente e resi-denti in un istituto di cura. L’eliminazione dell’acconto Imu sull ’abitazione principale ri-guarda anche le pertinenze , fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini); C/6 (box auto); C/7 (tettoie).
Dell’esenzione, in ogni caso, non beneficeranno i proprietari di immobili di lusso (ville e ca-stelli) adibiti ad abitazioni prin-cipali, come peraltro già previsto dal decreto di maggio che aveva sospeso la prima rata dell’IMU. La sua cancellazione, con l’ap-provazione del suddetto Decreto, rileva anche per quanto riguarda terreni agricoli e fabbricati rurali; per i fabbricati, la nozione di ru-ralità ai fini fiscali è contenuta nell’articolo 9 del DL 557/93. Al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il rico-noscimento di tale qualifica, con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo. Ad esempio è rurale un fabbricato utilizzato quale abita-zione dall’affittuario del terreno a cui l’immobile è asservito. Il successivo comma 3- bis indi-vidua invece le caratteristiche ri-levanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati stru-mentali: sono tali se sono neces-sari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile.
In tal senso la Circolare ministe-riale n. 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unica-mente la natura e la destinazione dell’immobile, indipendente-mente dalla categoria catastale di appartenenza. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta me-diante una specifica annotazione sull’immobile in questione. La richiesta e la successiva appo-sizione di tale annotazione sono dunque necessarie per il ricono-scimento ai fini tributari della ru-ralità e quantomeno opportuni per meglio affrontare eventuali future contestazioni.
Si ricorda altresì che continuano
ad essere in ogni caso esenti dall’Imu i fabbricati rurali stru-mentali ubicati in comuni classi-f icat i montani , indicat i nel -l’elenco dei Comuni italiani pre-disposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).
La medesima esenzione è pre-vista per i terreni agricoli, rica-denti in aree montane o di col-lina di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Inoltre il Governo, in sede di ap-provazione del decreto legge in commento, si è impegnato for-malmente ad abolire la seconda rata per l’anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo de-
creto legge da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014. L’abolizione dovrebbe avvenire con l’introduzione della “service tax” comunale, una tassa unica che si compone di due elementi: uno legato al possesso dell’im-mobile e uno legato al paga-mento dei servizi offerti dal co-mune (gestione dei rifiuti urbani e copertura dei servizi indivisi-bili), con un meccanismo da de-finire sempre con la prossima legge di stabilità.
Più’ in particolare, la TARI (tassa rifiuti), dovrà assicurare la coper-tura delle spese relative alla rac-colta e smaltimento dei rifiuti ur-bani e assimilati e sarà dovuta da chiunque occupi, a qualsiasi ti-tolo locali od aree suscettibili di produrre i predetti rifiuti, con aliquote commisurate alla super-ficie occupata. La TASI (tassa ser-vizi indivisibili), invece, sarà do-vuta sulla base della superficie o della rendita catastale, sia dal proprietario che dall’occupante, con aliquote determinate dai co-muni che avranno adeguati mar-gini di manovra nei limiti fissati dalla legge statale.
Con riserva di fornire le neces-sarie informazioni sull’evolu-zione del progetto di riforma, i Nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito.
PEC obbligatoria per le imprese
S
i segnala che con un parere del 29 agosto scorso ilMini-stero dello Sviluppo Econo-mico ha ulteriormente precisato qualisonoleconseguenzeincaso dimancataiscrizionedellaPECnel Registro delle Imprese. Fermo re-stando che sia nel caso delle so-cietàcheinquellodelleimpresein-dividuali, la mancata iscrizione dellaPECcomportalasospensione ed il conseguente rigetto di qual-siasidomandadiiscrizionealregi-stro, si evidenzia tuttavia che il mancato adempimento pubblici-tario per l’atto o il fatto derivante dallamancataiscrizionedellaPEC minailsuperioreinteressepubblico al sistema della pubblicità legale delregistrodelleImprese. Peraltroilfattooattononregistrato è stato comunque portato a cono-scenza del Registro con la conse-guenza che le violazioni da parte dellasocietà/dittaindividualesono duplici: mancata comunicazione dellaPECemancatoadempimento pubblicitariodiiscrizionediunsuc-cessivoattoofatto.
Inpresenzaditalesituazione,pre-cisa il Ministero interpellato che l’UfficiodelRegistro,allascadenza dei termini per regolarizzare la iscrizione della PEC rimasti infrut-tuosi, dovrà provvedere a conte-stare agli amministratori della so-cietàoalladittaindividualelaman-cataiscrizioneneiterminidilegge delfattoodell’attoeprovvedereal-l’iscrizione d’ufficio con l’applica-zionedellarelativasanzioneammi-nistrativa.
Si invitano pertanto gli asso-ciati interessati a prendere contatti con i Nostri Uffici.
Le ulteriori novità in materia fiscale
Assicurazioni vita
Alfinediassicurarelacoperturadelfabbisognofinanziariorelativaallemi-surerecatedalc.d.“decretodelfare”sièprovvedutoaridurrelamisura della detrazione per i premi sull’assicurazione vita da 1.291,14 a 630 europerl’anno2013ea230euroapartiredal2014.
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato
Èdispostalariduzionedell’aliquotadal19al15percentodellacedolare seccarelativaaicontrattidilocazioneacanoneconcordato,coneffettodal periodod’imposta2013.
Applicazione della TARES per il 2013
IldecretoleggeincommentointervieneanchesulladisciplinadellaTARES (giàchiamataper il2013asostituire laTARSUe laTIA1e2),stabilità dall’art.14delD.L.n.201/2011,fissandodegliulterioricriteriacuiico-munipotrannoispirarsiinsedediformazionedelregolamentodellatassa, ilcuitermineperl’adozioneèfissatoal30novembre. Inparticolare,ilcomunepotrà:
a)commisurarelatariffasullabasedellequantitàequalitàmedieordinarie dei rifiutiprodottiperunitàdi superficie, in relazioneagliusiealla tipo-logiadelleattivitàsvolte,nonchéalcostodelserviziodeirifiuti; b) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicandoilcostodelservizioperunitàdisuperficieperunoopiùcoef-ficientidiproduttivitàquantitativaequalitativadeirifiuti.
I comuni potranno, inoltre, introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ri-spetto a quelle già previste dall’art. 14, commi da 15 a 18, delD.L. n. 201/2011.
Abolita la prima rata IMU sugli immobili agricoli
Pagine a cura di Marco Ottone
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