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settembre 2013

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I

l decreto legge 102 del 31agosto scorso ha dato ese-cuzione alle iniziative pre-viste dal D.L. n. 54/2013, conver-tito in Legge n. 85/2013, che aveva stabilito la sospensione del pagamento del la pr ima rata dell’IMU per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati ru-rali e le abitazioni principali. Con l’art. 1 del suddetto decreto si è provveduto definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per tutti gli immobili agri-coli, sia terreni agricoli che fab-bricati rurali ad uso abitativo e strumentale e per le abitazioni principali.

Per tali immobili il termine di versamento della prima rata

dell’Imu, inizialmente sospesa e prorogata al 16 settembre 2013, è da ritenersi quindi non dovuta. L’acconto Imu 2013 è stato can-cellato sia per l’abitazione princi-pale, che per le assimilazioni de-cise dal Comune con delibere ef-fettuate.

L’assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all’estero iscritti all’Aire e per le case non affittate di disabili o anziani rico-verati in via permanente e resi-denti in un istituto di cura. L’eliminazione dell’acconto Imu sull ’abitazione principale ri-guarda anche le pertinenze , fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini); C/6 (box auto); C/7 (tettoie).

Dell’esenzione, in ogni caso, non beneficeranno i proprietari di immobili di lusso (ville e ca-stelli) adibiti ad abitazioni prin-cipali, come peraltro già previsto dal decreto di maggio che aveva sospeso la prima rata dell’IMU. La sua cancellazione, con l’ap-provazione del suddetto Decreto, rileva anche per quanto riguarda terreni agricoli e fabbricati rurali; per i fabbricati, la nozione di ru-ralità ai fini fiscali è contenuta nell’articolo 9 del DL 557/93. Al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il rico-noscimento di tale qualifica, con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo. Ad esempio è rurale un fabbricato utilizzato quale abita-zione dall’affittuario del terreno a cui l’immobile è asservito. Il successivo comma 3- bis indi-vidua invece le caratteristiche ri-levanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati stru-mentali: sono tali se sono neces-sari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

In tal senso la Circolare ministe-riale n. 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unica-mente la natura e la destinazione dell’immobile, indipendente-mente dalla categoria catastale di appartenenza. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta me-diante una specifica annotazione sull’immobile in questione. La richiesta e la successiva appo-sizione di tale annotazione sono dunque necessarie per il ricono-scimento ai fini tributari della ru-ralità e quantomeno opportuni per meglio affrontare eventuali future contestazioni.

Si ricorda altresì che continuano

ad essere in ogni caso esenti dall’Imu i fabbricati rurali stru-mentali ubicati in comuni classi-f icat i montani , indicat i nel -l’elenco dei Comuni italiani pre-disposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).

La medesima esenzione è pre-vista per i terreni agricoli, rica-denti in aree montane o di col-lina di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Inoltre il Governo, in sede di ap-provazione del decreto legge in commento, si è impegnato for-malmente ad abolire la seconda rata per l’anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo de-

creto legge da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014. L’abolizione dovrebbe avvenire con l’introduzione della “service tax” comunale, una tassa unica che si compone di due elementi: uno legato al possesso dell’im-mobile e uno legato al paga-mento dei servizi offerti dal co-mune (gestione dei rifiuti urbani e copertura dei servizi indivisi-bili), con un meccanismo da de-finire sempre con la prossima legge di stabilità.

Più’ in particolare, la TARI (tassa rifiuti), dovrà assicurare la coper-tura delle spese relative alla rac-colta e smaltimento dei rifiuti ur-bani e assimilati e sarà dovuta da chiunque occupi, a qualsiasi ti-tolo locali od aree suscettibili di produrre i predetti rifiuti, con aliquote commisurate alla super-ficie occupata. La TASI (tassa ser-vizi indivisibili), invece, sarà do-vuta sulla base della superficie o della rendita catastale, sia dal proprietario che dall’occupante, con aliquote determinate dai co-muni che avranno adeguati mar-gini di manovra nei limiti fissati dalla legge statale.

Con riserva di fornire le neces-sarie informazioni sull’evolu-zione del progetto di riforma, i Nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

PEC obbligatoria per le imprese

S

i­ segnala­ che­ con­ un­ parere del­ 29­ agosto­ scorso­ il­Mini-stero­ dello­ Sviluppo­ Econo-mico­ ha­ ulteriormente­ precisato quali­sono­le­conseguenze­in­caso di­mancata­iscrizione­della­PEC­nel Registro­ delle­ Imprese.­ Fermo­ re-stando­ che­ sia­ nel­ caso­ delle­ so-cietà­che­in­quello­delle­imprese­in-dividuali,­ la­ mancata­ iscrizione della­PEC­comporta­la­sospensione ed­ il­ conseguente­ rigetto­ di­ qual-siasi­domanda­di­iscrizione­al­regi-stro,­ si­ evidenzia­ tuttavia­ che­ il mancato­ adempimento­ pubblici-tario­ per­ l’atto­ o­ il­ fatto­ derivante dalla­mancata­iscrizione­della­PEC mina­il­superiore­interesse­pubblico al­ sistema­ della­ pubblicità­ legale del­registro­delle­Imprese. Peraltro­il­fatto­o­atto­non­registrato è­ stato­ comunque­ portato­ a­ cono-scenza­ del­ Registro­ con­ la­ conse-guenza­ che­ le­ violazioni­ da­ parte della­società/ditta­individuale­sono duplici:­ mancata­ comunicazione della­PEC­e­mancato­adempimento pubblicitario­di­iscrizione­di­un­suc-cessivo­atto­o­fatto.

In­presenza­di­tale­situazione,­pre-cisa­ il­ Ministero­ interpellato­ che l’Ufficio­del­Registro,­alla­scadenza dei­ termini­ per­ regolarizzare­ la iscrizione­ della­ PEC­ rimasti­ infrut-tuosi,­ dovrà­ provvedere­ a­ conte-stare­ agli­ amministratori­ della­ so-cietà­o­alla­ditta­individuale­la­man-cata­iscrizione­nei­termini­di­legge del­fatto­o­dell’atto­e­provvedere­al-l’iscrizione­ d’ufficio­ con­ l’applica-zione­della­relativa­sanzione­ammi-nistrativa.

Si invitano pertanto gli asso-ciati interessati a prendere contatti con i Nostri Uffici.

Le ulteriori novità in materia fiscale

Assicurazioni vita

Al­fine­di­assicurare­la­copertura­del­fabbisogno­finanziario­relativa­alle­mi-sure­recate­dal­c.d.­“decreto­del­fare”­si­è­provveduto­a­ridurre­la­misura della­ detrazione­ per­ i­ premi­ sull’assicurazione­ vita­ da­ 1.291,14­ a­ 630 euro­per­l’anno­­2013­e­a­230­euro­a­partire­dal­2014.

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato

È­disposta­la­riduzione­dell’aliquota­dal­19­al­15­per­cento­della­cedolare secca­relativa­ai­contratti­di­locazione­a­canone­concordato,­con­effetto­dal periodo­d’imposta­2013.

Applicazione della TARES per il 2013

Il­decreto­legge­in­commento­interviene­anche­sulla­disciplina­della­TARES (già­chiamata­per­ il­2013­a­sostituire­ la­TARSU­e­ la­TIA­1­e­2),­stabilità dall’art.­14­del­D.­L.­n.­201/2011,­fissando­degli­ulteriori­criteri­a­cui­i­co-muni­potranno­ispirarsi­in­sede­di­formazione­del­regolamento­della­tassa, il­cui­termine­per­l’adozione­è­fissato­al­30­novembre.­ In­particolare,­il­comune­potrà:

a)­commisurare­la­tariffa­sulla­base­delle­quantità­e­qualità­medie­ordinarie dei­ rifiuti­prodotti­per­unità­di­ superficie,­ in­ relazione­agli­usi­e­alla­ tipo-logia­delle­attività­svolte,­nonché­al­costo­del­servizio­dei­rifiuti; b)­ determinare­ le­ tariffe­ per­ ogni­ categoria­ o­ sottocategoria­ omogenea, moltiplicando­il­costo­del­servizio­per­unità­di­superficie­per­uno­o­più­coef-ficienti­di­produttività­quantitativa­e­qualitativa­dei­rifiuti.

I­ comuni­ potranno,­ inoltre,­ introdurre­ ulteriori­ riduzioni­ ed­ esenzioni,­ ri-spetto­ a­ quelle­ già­ previste­ dall’art.­ 14,­ commi­ da­ 15­ a­ 18,­ del­D.L.­ n. 201/2011.

Abolita la prima rata IMU sugli immobili agricoli

Pagine a cura di Marco Ottone

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