Page 9 - aratro8-2013

This is a SEO version of aratro8-2013. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

settembre 2013

9

NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

L

a Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità co-s t i tuzionale del l ’ ar t . 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001, nella parte in cui non si include il parente o affine di 3° grado tra i sog-getti aventi diritto a richie-dere il congedo straordinario per assistere il familiare in si-tuazione di disabilità grave. Tale comma prevede:

5. Il coniuge convivente di sog-getto con handicap in situa-zione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del con-gedo di cui al comma 2 dell’ar-ticolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in pre-senza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha di-ritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adot-tivi; in caso di decesso, man-canza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha di-ritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in pre-senza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fra-telli o sorelle conviventi.

La presente disposizione è già stata oggetto di ripetuti interventi della Corte Costi-tuzionale, tutti finalizzati ad ampliare la platea dei sog-getti richiedenti il congedo straordinario in assenza dei genitori o parenti più pros-simi (parenti o affini entro il 2° grado), conviventi con il disabile.

Nel caso specifico, a richie-dere il congedo straordinario

era stato il nipote (affine di 3° grado), per assistere lo zio convivente (il marito della sorella della madre), man-cando altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave debitamente accertata. In linea con i principi già af-fermati nelle precedenti pro-nunce, anche questa volta la Corte Costituzionale riaf-ferma l’importanza della fa-mi g l i a ne l ruolo di as s i -stenza e socializzazione del sogget to disabi le; inol tre evidenzia come la ristretta sfera dei soggetti ammessi a richiedere il congedo straor-dinario costituisce un’evi-dente limitazione che pre-giudica l’assistenza del disa-bile grave in ambito fami-liare, allorchè nessuno dei soggetti più prossimi (co-niuge, figli, o fratelli/sorelle) siano disponibili o in condi-zione di prendersi cura dello stesso.

Per tale ragione la Corte di-chiara l’illegittimità costitu-zionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, nella parte in cui non consente – in caso di mancanza, de-cesso o in presenza di pato-logie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella di-sposizione censurata, e ri-spettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabi-lito – la possibilità per un parente o affine entro il 3° grado, convivente con il di-sabile, di sopperire alle esi-genze di cura dell’assistito, sospendendo la propria atti-vità lavorativa per un tempo determinato e beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico, attra-verso la richiesta del con-gedo straordinario .

Quattordicesima mensilità: chiarimenti

C

om’è noto, l’Inps, ai pensionati con almeno 64 anni di età ed in possesso di specifici requisiti contributivi, come pre-visto dalla L. 81/2007, riconosce il diritto a percepire la c.d. 14.ma mensilità con la mensilità di luglio.

Essa viene erogata in presenza di un reddito complessivo perso-nale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo (per il 2013 è di € 9.660,89). L’Istituto, con un messaggio specifico, oltre a riferirsi ai pensio-nati Inps (che riceveranno apposita comunicazione) fornisce più dettagliate informazioni per quanto concerne i pensionati ex In-pdap (che hanno ricevuto informazioni direttamente con il cedo-lino del mese di luglio) ed i pensionati ex Enpals (la comunica-zione della disposizione di pagamento è inserita all’interno delle annotazioni del certificato di pensione).

L’Inps evidenzia che colori i quali perfezioneranno il requisito anagrafico dei 64 anni, dal 1° agosto 2013 in poi, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti, percepiranno la c.d. 14.ma con una successiva elaborazione. Da ultimo si ricorda che i pensionati non individuati dalle banche dati Inps e che sono in possesso dei previsti requisiti per ottenere la 14.ma mensilità, possono fare ri-chiesta tramite il nostro patronato.

Analogamente - chiarisce l’Inps – l’eventuale istanza di paga-mento dei pensionati delle gestioni pubbliche e dello spettacolo dovrà essere presentato alle strutture territoriali competenti.

HANDICAP

Congedo straordinario

Estensione parenti e affini 3° grado

aratro N 08-2013_Layout 1 17/09/13 12.16 Pagina 9

Page 9 - aratro8-2013

This is a SEO version of aratro8-2013. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »