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L

a Legge 98/2013 di conver-sione del D.L. 69/2013 co-siddetta “decreto del fare” ha apportato delle importanti modifiche al Dlgs 228/01 ed at-tribuito nuove opportunità ai produttori agricoli che effet-tuano la vendita diretta dei loro prodotti.

La novità assoluta è prevista dall’art. 30 bis del decreto sud-detto che consente ai produttori agricoli non solo di vendere i propri prodotti in azienda, ma anche di farli consumare utiliz-zando i local i e arredi del -l’azienda, ovviamente se sussi-stono le condizioni sanitarie ob-bligatorie.

Tale attività di vendita finalizzata

al consumo effettuata dagli agri-coltori deve avvenire con il di-vieto però di organizzare «il ser-vizio assistito di somministra-zione»; in pratica non deve es-serci il servizio al tavolo, il cliente deve ritirare alimenti e bevande al banco di servizio e degustare in posti o locali riservati.

Di fatto si tratta di una consuma-zione ma non di una sommini-strazione come avviene invece per le attività agrituristiche. Un’altra novità contenuta della norma in commento chiarisce un aspetto importante della di-sciplina in esame, relativo agli impatti urbanistici; viene infatti chiarito che la vendita diretta non comporta cambio di desti-

nazione d’uso dei locali in cui essa si svolge e può altresì eserci-tarsi nel territorio del comune in-dipendentemente dalla destina-zione urbanistica della zona in cui i locali sono ubicati. Il decreto del fare aggiunge poi semplificazioni per l’avvio delle molteplici modalità di vendita diretta:

• per la vendita al dettaglio eser-citata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agri-cola o di altre aree private nella disponibilità dell’im-prenditore, non serve alcuna comunicazione di inizio atti-vità al Comune;

• per la vendi ta i t inerante (presso abitazioni, eccetera, di

qualsiasi comune) serve la co-municazione preventiva al Comune sede dell’azienda e non dove si esercita; • per la vendita su aree pub-bliche è necessaria la comuni-cazione prevent iva al Co-mune sede del/i posteggio/i; • per la vendita in locali fuori dell’azienda serve la comuni-cazione preventiva ai Comuni dove questi sono ubicati; • per la vendita tramite internet serve la comunicazione pre-ventiva al Comune sede del-l’azienda.

La norma ha poi esteso l’esonero da qualsiasi comunicazione pre-ventiva anche per le vendite eser-citate dallo stesso imprenditore in occasione di sagre, fiere, mani-festazioni a carattere religioso, benefico o politico, ovvero di promozione dei prodotti tipici o locali.

Nessuna modifica è stata appor-tata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta, quindi l’azienda agricola deve es-sere iscritta al registro imprese, il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e frodi alimentari e la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette.

Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi ai nostri Uffici Zona.

18

ottobre 2013

CARNE DI CONIGLIO

Cavestro Marziano e Livio

Strada Ariara, 1 - VALENZA (AL) - Tel. 0131.951579

VENDITA LETAME e COMPOST

per orti, piante, giardini

D

al 1° ottobre è entrato in vigore l ’aumento dell’aliquota IVA ordi-naria dal 21% al 22%. Pur-troppo il tanto atteso decreto di proroga non è stato appro-vato e quindi diventa piena-mente operativo il termine fis-

sato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 lu-glio 2011, n. 98, differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013. L’aumento dell’aliquota ha effetto per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della predetta normativa e cioè dal giorno 01 ottobre 2013.

Per individuare il momento di effettuazione delle operazioni si ricorda che:

a) per le cessioni di beni immobili il mo-mento di effettuazione dell’operazione è quello della stipula degli atti;

b) per le cessioni di beni mobili vale il mo-

mento della consegna o della spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo. In particolare, l’aliquota IVA del 21% troverà ancora applicazione nel caso di anticipa-zione della fatturazione, fino alla data del 30 settembre 2013 (es. pagamento di anticipi), mentre nel caso di fatturazione differita (es. fatturazione entro il 15 ottobre per consegne effettuate nel mese di settembre, con beni scortati da DDT) l’aliquota IVA del 21% andrà applicata ancora per le consegne effet-

tuate fino al 30 settembre pur avendo emessa la fattura nel mese di ottobre, mentre le con-segne effettuate dal 01 ottobre sconteranno l’aliquota ordinaria aumentata al 22%. Si ribadisce comunque che l’aumento del-l’imposta riguarda tutte le operazioni per le quali torna applicabile l’aliquota ordinaria (es. vino, legna in piedi, prestazioni di ser-vizio agro-meccaniche ad aziende non agri-cole, ecc) restando immutate le aliquote age-volate del 4% e del 10%. Per i produttori agri-coli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 restano ferme le misure delle aliquote riguardanti le percen-tuali di compensazione, con un conseguente aumento, però, dell’imposta da versare in caso di cessioni assoggettate ad aliquota ordi-naria.

I nostri Uffici Zona sono a disposizione per ogni chiarimento in merito alla sud-detta novità.

L’IVA ordinaria aumenta al 22%

Dal “decreto del fare” nuove opportunità per la vendita diretta dei prodotti agricoli

Pagina a cura di Marco Ottone

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