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MARZO 2012

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VALUTAZIONE RISCHI

Ricordiamo alle aziende agricole che assumono manodopera di-pendente, anche a tempo determi-nato, che la normativa sulla sicu-rezza del lavoro prevede fra i vari obblighi riservati ai datori di la-voro la valutazione dei rischi pre-senti in azienda.

Le risultanze della valutazione ed il programma degli interventi riso-lutivi delle non conformità indivi-duate devono essere riportati in un documento scr i t to o, per le aziende minori, in un’autocertifi-cazione ampiamente descrittiva. La valutazione dei rischi è un’atti-vità dinamica, che deve essere cioè aggiornata ad ogni cambiamento di attività, di procedura, di mac-chinario o attrezzatura, di perso-nale dipendente e di normativa. Appare evidente che valutazioni e documenti datati che non hanno subito negli anni revisioni od inte-grazioni non possono essere consi-derati adeguati e le aziende non ri-sulterebbero a norma nel corso di

un’ispezione o di un controllo. Raccomandiamo pertanto di prov-vedere in proprio o con l’ausilio di tecnici specializzati all’aggiorna-mento richiesto.

RLST

Comunichiamo alle aziende i cui dipendenti hanno scelto di utiliz-zare il “Rappresentante dei lavora-tori per la Sicurezza Territoriale” che i soggetti nominati e formati in seno al Comitato Paritetico per la Sicurezza hanno iniziato a svol-gere il loro incarico visitando aziende a campione e verificando, in spirito di massima collabora-zione, la conformità ai principali requisiti della normativa vigente concentrandosi in part icolare sull’avvenuta valutazione dei ri-schi, sull’attivazione della sorve-glianza sanitaria ove richiesta, e sulla formazione delle varie figure aziendali.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Il DPR 151/2011 modifica la disci-plina sulla prevenzione incendi ed

introduce alcuni adempimenti anche per le attività e per i casi fi-nora esonerati, quali ad esempio i depositi/distributori mobili di ga-solio fino a 9000 litri.

Per questi impianti, diffusi nella generalità delle nostre aziende, sarà prevista a partire dal prossimo ottobre la presentazione al co-mando dei Vigili del Fuoco della cosiddetta SCIA (segnalazione cer-tificata di inizio attività) redatta da un tecnico abilitato e corredata da uno schematico progetto. Tutto il

procedimento dovrebbe essere tut-tavia piuttosto semplice e decisa-mente più abbordabile di un certi-ficato di prevenzione incendi. Il CPI per contro non dovrebbe più essere richiesto per i serbatoi interrati con erogatore a pompa. La norma rappresenterebbe quindi per questi impianti una netta sem-plificazione rispetto al passato. Torneremo comunque prossima-mente e diffusamente sull’argo-mento.

Roberto Giorgi

È stato pubblicato sul B.U.R. il bando per la misura 114 (Utilizzo della consulenza aziendale) per il biennio 2012-2013. Il ser-vizio di consulenza agli agricoltori deve riguardare: i criteri di ge-stione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali (condizionalità); i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro pre-scritti dalla normativa comunitaria come descritto in questa pagina nell’articolo in apertura. Il massimale di spesa ammessa previsto dalla Misura 114 del PSR è fissato in 1.875 euro per ciascuna con-sulenza, con un contributo concedibile fino all’80% della spesa am-messa, pari a 1.500 euro per consulenza annuale. Le risorse finan-ziarie disponibili sono pari a 8 milioni di euro. Nel periodo 2012-2013 vengono aperte tre finestre, durante le quali l’imprenditore agricolo potrà presentare domanda di aiuto. La prima scadenza è fissata al 30 marzo 2012.

I tecnici di Confagricoltura sono a disposizione degli interessati per la presentazione delle domande di aiuto.

PSR, nuovo bando per la misura 114

Sicurezza nelle aziende agricole

Trasporto prodotti fitosanitari

L’

attuale normativa sul trasporto dei prodotti pericolosi deriva dall’accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci pericolose – A.D.R.(Accord Dangereuses Route adottato a Gi-nevra il 15 dicembre 1966 e di competenza delle Nazioni Unite). Anche il trasporto dei fitofarmaci (diserbanti, insetticidi, fungicidi e coadiuvanti) è assoggettato a queste normative che prevedono che gli automezzi utilizzati siano equipaggiati da dispositivi di sicurezza, gli autisti siano in possesso di un particolare patentino e siano osservate norme per la movimentazione dei prodotti trasportati.

E’ esonerato da questa normativa il trasporto dei prodotti fitosanitari pericolosi a cura delle aziende agricole se effettuato per quantità limi-tate; questi quantitativi (intesi come somma delle quantità per cia-scun prodotto) possono variare a seconda del grado di pericolo con cui ciascun prodotto è stato classificato. Questa classificazione non fa riferimento alla classe tossicologica con cui il prodotto è registrato per l’utilizzo in agricoltura. L’unica disposizione di sicurezza da os-servare è la presenza sul mezzo di trasporto di un estintore da 2 kg. Si invitano, pertanto, i nostri associati a verificare con il proprio for-nitore i quantitativi massimi trasportabili per ciascun carico (consi-derando anche prodotti diversi) in regime di esonero.

Sul nostro sito www.confagricolturalessandria.it prossimamente tro-verete un elenco dei fitofarmaci con i relativi quantitativi massimi trasportabili in regime di esenzione.

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