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aprile 2014

12

NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

I

nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ot-tenere un assegno a carico del Comune di residenza, per tre-dici mesi l’anno.

Sono stati pubblicati sulla Gaz-zetta Ufficiale i nuovi importi ed i limiti di reddito validi per l’anno 2014.

L’importo dell’assegno a favore dei nuclei familiari composti da 5 persone, di cui almeno tre figli minori, è di euro 141,02 mensili,

mentre il valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE) è pari ad euro 25384,91. Tale prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previden-ziali.

L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno suc-cessivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all’Inps i dati neces-sari per il pagamento.

V

engono segnalate spesso difficoltà, riscon-trate da molti cittadini, nell’apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti no-minativi intestati a minori de-stinatari di prestazioni assi-stenziali.

Al riguardo la direzione cen-trale assistenza e invalidità ci-vile delll’Inps precisa che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagna-mento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria ammini-strazione di cui al’art. 320 c. 1 cod. civ. e pertanto non richie-

dono alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. Tali indennità sono quindi ge-stite direttamente da coloro che esercitano la potestà geni-toriale per l’assistenza e la cura del minore.

Ne discende che il rappresen-tante legale del minore ha fa-coltà di compiere, senza speci-fica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli im-porti spettanti, compresi l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al mi-nore beneficiario della presta-zione.

P

er ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento prea-dottivo o in adozione senza affidamento, alle donne resi-denti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altra indennità di maternità, è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base.

Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i nuovi importi ed i limiti di reddito al fine di ottenere l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice, a seguito dell’incremento dell’indice ISTAT.

L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2014, se spettante nella misura intera, è di € 338,21 per 5 mensilità e quindi com-plessivamente pari a € 1.691,05.

L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il red-dito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indicatore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio im-mobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno.

Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale as-segno, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre compo-nenti, è aggiornato a € 35.256,84..

La domanda deve essere presentata al comune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’INPS) entro il termine peren-torio di 6 mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di ingresso del minore in famiglia).

Minori destinatari di prestazioni assistenziali: apertura di conti correnti

Assegno di maternità per la donna che non lavora: importi e limiti per il 2014

Assegno per il nucleo familiare

con almeno tre figli

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