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ottobre 2012

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Segue dal numero 7 (luglio-agosto 2012)

MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO

Nel caso di malattia insorta durante il sog-giorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Co-munità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi compe-tenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di la-voro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “lega-lizzazione”; per “ legalizzazione” si intende in-fatti l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

REPERIBILITÀ

Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a ri-spettare le seguenti fasce di reperibilità per sot-toporsi alle eventuali visite mediche di con-trollo richieste dal datore di lavoro o disposte dall’Inps:

• tutti i giorni, compresi i festivi • dalle ore 10 alle ore 12 • dalle ore 17 alle ore 19

Il lavoratore pubblico è sottoposto ad un di-verso regime orario di reperibilità: • tutti i giorni, compresi i festivi • dalle ore 9 alle ore 13 • dalle ore 15 alle ore 18

L’obbligo di osservanza delle fasce di reperibi-lità è generale ed inderogabile e pertanto nes-suno (nè Inps, nè ospedali, nè medici) può rila-sciare “autorizzazioni” preventive a non rispet-tare le fasce, e non esistono patologie che, per loro stessa natura, esimano dal rispetto di questo obbligo.

La preventiva comunicazione dell’assicurato al-l’Inps del proprio allontanamento dal domi-cilio durante le fasce non garantisce la non ef-fettuazione del controllo - d’ufficio o su ri-chiesta del datore di lavoro - e non vale di per sè a giustificare l’eventuale assenza rilevata. Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità,

oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattiva-mente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, ecc.). Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certifi-cato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l’Inps e il datore di lavoro.

LA VISITA MEDICA DI CONTROLLO

La visita medica di controllo può essere ri-chiesta dal datore di lavoro o disposta diretta-mente dall’Inps: competenti all’effettuazione dei controlli sono i soli medici di lista dell’Inps e delle ASL. Una stessa malattia può essere con-trollata più volte, nel corso della prognosi; tut-tavia non può avere luogo più di un controllo nell’arco della stessa giornata.

La visita si conclude con la conferma della pro-gnosi riportata nel certificato di malattia, op-pure con la sua riduzione, oppure con il giu-dizio di riacquisto della capacità lavorativa: in questo ultimo caso, il lavoratore è giudicato abile a riprendere il lavoro dal giorno indicato dal medico fiscale. Il lavoratore ha il diritto di contestare l’esito della visita di controllo, mani-festando immediatamente al medico la sua vo-lontà e recandosi a visita ambulatoriale presso l’Inps nel primo giorno utile successivo. La riso-luzione della controversia è affidata al coordi-natore sanitario della sede territoriale Inps. Vi-ceversa, non è possibile recarsi dal proprio me-dico di base, dopo una visita di controllo chiusa con giudizio di idoneità al lavoro, per ottenere un certificato di continuazione; in questi casi i giorni di assenza successivi alla vi-sita di controllo sono da considerare non in-dennizzati.

ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO

Se il lavoratore non è presente al proprio domi-cilio in caso di visita medica di controllo domi-ciliare, è tenuto a presentarsi presso la ASL o l’Inps (secondo le indicazioni riportate nell’av-viso lasciato dal medico che ha effettuato la vi-sita domiciliare), per l’effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l’effettiva in-

capacità lavorativa.

Qualora il lavoratore risulti assente, senza giu-stificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o ambulatoriale, de-cade dal diritto a qualsiasi trattamento econo-mico (vedi paragrafo successivo: Sanzioni per l’assenza a visita di controllo). Sole ipotesi di giustificazione della mancata presenza del lavo-ratore al controllo sono:

• cause di forza maggiore che determinino l’as-soluta inevitabilità dell’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità;

• situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell’assicu-rato altrove per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del nucleo familiare (a con-dizione che l’allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia). In ogni caso il lavoratore deve produrre idonea documenta-zione giustificativa;

• concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. In tal caso, il lavoratore può essere giustificato per l’assenza se prova, for-nendo entro 10 giorni idonea documentazione che sarà valutata dall’Inps: l’urgenza della visita concomitante (a tal fine deve produrre certifi-cato medico, contestuale o emesso in data im-mediatamente successiva a quella della visita, da cui risulti non solo ora e giorno di effettua-zione della visita, ma anche la specifica indica-zione di una situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi), oppure l’impossibilità (o non ragionevole possibilità) di effettuare la visita medica al di fuori delle fasce di reperibi-lità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l’orario dello studio (o ambula-torio) medico e della distanza fra lo studio e l’abitazione del lavoratore. In particolare il la-voratore può essere giustificato se prova l’im-possibilità di spostare la visita ad altro mo-mento compatibile con il rispetto delle fasce (in caso di coincidenza solo parziale fra l’orario di ambulatorio e le fasce stesse), o la motivata indisponibilità del medico a riceverlo al di fuori delle fasce, ovvero a visitarlo a domicilio (in caso di coincidenza totale per tutti i giorni della settimana).

SANZIONI PER L’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO

• prima assenza: perdita totale dell’indennità per i primi 10 giorni;

• seconda assenza: perdita del 50% dell’inden-nità per l’ulteriore periodo;

• terza assenza: perdita totale dell’indennità dalla data dell’ultima visita.

Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita am-bulatoriale presso la struttura (Inps o ASL) indi-cata sull’invito lasciato dal medico fiscale, nel giorno e nell’ora stabiliti, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa: anche se in sede di visita ambulato-riale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l’assenza domiciliare non giustifi-cata.

Avverso i provvedimenti sanzionatori dell’Inps in materia di indennità di malattia può essere proposto motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Lavoratori dipendenti: comportamento

e regole in caso di malattia

Pagine a cura di Mario Rendina

Pagamento contributi previdenziali

S

i ribadisce agli associati, come già fatto in precedenza, che l’Istituto Inps, non trasmette più i modelli F24, già prestampati relativi alla riscossione dei contributi previdenziali, sia per quanto attiene i lavoratori autonomi (coltivatori diretti / imprenditori agricoli I.a.p.), sia per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati.

Come ben ricorderete per i lavoratori autonomi (CD/IAP) l’Istituto inviava a domicilio del tito-lare della posizione previdenziale, n. 4 modelli F24 relativi alle 4 rate, mentre per i datori di lavoro inviava pure i modelli F24 di volta in volta relativi ad ogni singolo trimestre inerenti alle denunce DMag. (denunce trimestrali delle retribuzioni).

Ora invece per entrambe le categorie di contribuenti (lavoratori autonomi e datori di lavoro) l’I.n.p.s. si limita ad inviare un semplice prospetto riepilogativo contenente l’imponibile e le voci contributive che formano l’intero importo da versare.

Di conseguenza, d’ora innanzi per i pagamento dei contributi, gli interessati dovranno compi-lare i modelli F24 disponibili presso qualsiasi banca/ufficio postale e/o sportello Inps compe-tente per territorio.

È superfluo ricordare che le scadenze di pagamento sono rimaste invariate e risultano: • coltivatori diretti / Iap 4 rate: 16 luglio, 16 settembre; 16 novembre; 16 gennaio dell’anno successivo;

• datori di lavoro 4 rate conseguenti le 4 denunce trimestrali delle retribuzione modelli DMag.: 16 settembre, 16 dicembre, 16 marzo e 16 giugno.

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