Sottoprodotti della vinificazione: impieghi alternativi

08/10/2014

L’uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione è ammesso anche per la campagna vitivinicola 2014/2015. Occorre premettere che sono totalmente esonerate le aziende che producono meno di 25 hl di vino all'anno.
Superato questo quantitativo le aziende sono tenute alla consegna in distilleria o ad effettuare l'uso alternativo.
L'uso alternativo “sotto controllo” al conferimento per distillazione è ammesso per tutti i vinificatori.
I sottoprodotti devono avere alcune caratteristiche minime: le vinacce devono contenere almeno 2,8 litri alcol/q; le fecce invece 4 litri alcol /q e 45% umidità.
I vinificatori sono tenuti a rispettare la “consegna” di un volume di alcol forfettario pari al 10% (ridotto al 7% per i bianchi DOC/DOCG e 5% se si sono trasformati mosti, mosti parzialmente fermentati e vini nuovi in fermentazione), applicando un grado fisso stabilito nella nostra zona CII in 9,5% vol., indipendentemente dal titolo alcolico effettivo del vino ottenuto.
Le vinacce devono essere allontanate dalla cantina (occorre inviare una comunicazione preventiva all’ICQRF) entro il 30° giorno dal termine del periodo vendemmiale (30 dicembre 2014); le fecce invece devono essere allontanate entro il 30° giorno dall’ottenimento, cioè dalla presa in carico sul registro di vinificazione.
Gli impieghi alternativi alla consegna in distilleria sono i seguenti:
– uso agronomico diretto: spandimento dei sottoprodotti sui terreni presenti nel fascicolo aziendale per un quantitativo massimo di 30 q per ettaro;
– uso agronomico indiretto: per la preparazione di fertilizzante ed altri impieghi di carattere energetico (biomassa combustibile o produzione di biogas), farmaceutico, cosmetico.
Per effettuare l'uso alternativo occorre seguire alcune regole:
• trasmettere la comunicazione preventiva tramite apposito modello all'ICQRF. Il Decreto del 2008 chiarisce che il giorno di ritiro sotto controllo si intende quello delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili al consumo umano i sottoprodotti. Nel caso le operazioni avvengano in più giorni occorre indicare un piano cronologico di ritiro. Lo spostamento dal locale cantina ad un luogo aziendale (terreno) sul quale si effettua il cumulo in attesa dello spandimento sui terreni aziendali o della messa in concimaia previa miscelazione (ricordarsi che la materia deve risultare indisponibile al consumo umano) con altro materiale per il compostaggio, avviene senza comunicazione;
• la comunicazione per fax o posta elettronica deve pervenire all’ICQRF di Torino (fax 011/5069312 email icqrf.torino@pec.politiche agricole.gov.it oppure all'ICQRF di Asti fax 0141/410238 email icqrf.asti@pec.politicheagri cole.gov.it) almeno entro il 4° giorno antecedente le operazioni, vale a dire la data in cui avviene lo spandimento finale nei terreni o il compostaggio, o la consegna a terzi per gli usi previsti;
• la copia della comunicazione scorta il trasporto e si conserva per cinque anni;
• è consentito che i sottoprodotti vengano accumulati in un sito aziendale idoneo in attesa della destinazione finale scelta (spandimento, compostaggio, ecc);
• è necessario annotare le operazioni sul registro di cantina il giorno stesso in cui sono effettuate e prima dell’operazione stessa, indicando sul registro anche la data di trasmissione della comunicazione preventiva;
• è in vigore il divieto di spandimento: 5 metri dai fiumi, in terreni gelati, e tra 15 novembre e 15 febbraio in zone vulnerabili da nitrati;
• il Decreto 26 novembre 2010 prescrive l’aggiunta di solfato ferroso delle fecce (le vinacce sono escluse) destinate all’impiego agronomico prima della loro estrazione dalla cantina alla dose di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.

Luca Businaro