Assoggettamento all’assicurazione previdenziale per l’attività prevalente

15/10/2013

Sono pervenute a Confagricoltura diverse richieste di chiarimenti in merito all’assicurazione previdenziale, qualora si svolgano contemporaneamente due o più attività; si ritiene utile ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26 ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi. La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e seguenti, prevede letteralmente che “Qualora i soggetti “lavoratori autonomi” esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente…(omissis)”. I.N.P.S., in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, debbano intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione. Di conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, l’Istituto I.N.P.S. ha proceduto – in presenza dei rispettivi requisiti – ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate. In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, disponendo come segue: “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335” (gestione separata). La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che “l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente” (Cass. S.S.U.U., 17076/11; dello stesso tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/11). Infatti, “la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.” (Cass. sez. VI civ., 3839/12). In considerazione del fatto che la norma in parola è “una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata” (Cass., sez. lav., 5678/12), con conseguente valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.

Mario Rendina