Accertamenti INPS sulle retribuzioni imponibili

06/09/2012

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento per rendere noto che la Direzione Generale dell’lNPS ha risposto al quesito formulato dal medesimo Istituto in merito alla legittimità degli accertamenti condotti d’ufficio nei confronti delle imprese agricole sulle retribuzioni imponibili denunciate mediante la dichiarazione trimestrale (DMAG). La risposta, anzi, le risposte del Ministero (perché le lettere sono due) non sembrano avvalorare le tesi dell’istituto, giacché precisano che per stabilire la retribuzione imponibile da assumere a base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali “ciò che occorre interpretare è l’effettiva volontà del contratto collettivo, quando, in particolare, sembrerebbe consentire a talune condizioni la prestazione di attività lavorativa per un ammontare complessivo di ore inferiore a quello previsto dall’articolazione settimanale” (cfr. lettera Min. Lav. 29/0003213/L dell’11.06.2012). Ancor più chiaramente, nella lettera ministeriale successiva, “la soluzione della questione a sua tempo evidenziata dall’Inps passa necessariamente attraverso un nuovo atto di autonomia collettiva con il quale, in sede di interpretazione autentica, venga chiarito il senso delle pertinenti disposizioni contrattuali (ad esempio gli artt. 30, 40 e 45 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, così come riferito dall’Inps)” (cfr. lettera Min. lav. 29/0004067/L del 26.07.2012). In sostanza, secondo il Ministero del lavoro, la determinazione della retribuzione imponibile minima da assumere a base del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può prescindere dalla volontà delle parti contrattuali come risultante nel CCNL di riferimento come autenticamente interpretata dalle stesse parti stipulanti. A questo punto se l’Istituto non dovesse ritenere sufficientemente chiara la contrattazione collettiva agricola e le precisazioni anche scritte nel tempo fornite dalle parti (avviso comune del 24 gennaio 2012) sarà necessario un confronto coi sindacati dei lavoratori a livello nazionale per dirimere la questione mediante interpretazione autentica delle norme contrattuali di riferimento. Nel corso dell’incontro i rappresentanti dell’Istituto hanno anche informato che, a partire dalla prossima data di scadenza dei contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricolo (16 settembre 2012), non saranno più inviati al domicilio dei contribuenti i modelli F24 precompilati, ma solo un avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il versamento (in analogia con quanto avvenuto, nel giugno scorso, per i coltivatori diretti e gli IAP); a questo proposito si informano gli associati che gli addetti al servizio paghe dei nostri uffici, attraverso i consueti canali informatici, di ristampare i modelli F24 precompilati (solo per le imprese che hanno conferito delega). Ci riserviamo di tenervi informati sugli sviluppi futuri.