Gli effetti delle domande di ruralità sono retroattivi

06/11/2013

Visto l’orientamento contrario di alcune pronunce giurisprudenziali e di diversi comuni, molto opportunamente e grazie anche alla pressante azione confederale, si è provveduto a stabilire per legge la retroattività quinquennale delle domande di variazione catastale per il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili sia ad uso abitativo che ad uso strumentale alle attività agricole, presentate ai sensi dell’art. 7, c. 2-bis, del D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011. Più precisamente, con norma di interpretazione autentica (Statuto del contribuente), è disposto che l’art. 13, c. 14-bis. del D.L. n. 201/2011, deve intendersi nel senso che le domande di variazione e l’inserimento delle conseguenti annotazioni negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione delle stesse domande.