La mediazione finalizzata alla conciliazione

21/10/2011

Il legislatore, nell’ottica di ridimensionare i contenziosi giudiziari con il decreto legislativo 28/2010 di “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, ha reso obbligatorio per alcune materie il preventivo esperimento della conciliazione stragiudiziale prima di poter ricorrere – eventualmente – alla giustizia statale ordinaria.
In pratica ha previsto che, per una larga “fetta” delle materie devolute alla giurisdizione civile, si debba preventivamente ricorrere a un procedimento di mediazione “privata”, quale condizione di procedibilità per la tutela giurisdizionale.
Per mediazione si intende l’attività svolta presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; per conciliazione si intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione può essere:
– Volontaria: attivata cioè volontariamente;
– Contrattuale: attivata per la presenza di clausole di mediazione (nel contratto, nell’atto costitutivo di società o nello statuto);
– Demandata dal giudice: quando le parti si rivolgono a un giudice che le invita a tentare la mediazione;
– Obbligatoria: quale condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010) nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o con altra forma di pubblicità.
– Contratti assicurativi, bancari e finanziari:
a partire dal 20/03/2011, in materia di condominio e di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti la mediazione resta volontaria ancora per un anno.
In tutti i casi (volontaria, contrattuale, demandata e obbligatoria) la mediazione finalizzata alla conciliazione si avvia con il deposito di una domanda presso l’organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti.
Possono costituire organismi di mediazione gli enti pubblici, privati, i consigli degli ordii degli avvocati o quelli di altri organismi professionali oltre che gli organismi istituiti dalle camere di commercio.
L’organismo si attiverà per designare il mediatore, per fissare la data dell’incontro e per verificare la disponibilità della controparte alla mediazione. Controversie escluse dall’obbligo della media conciliazione Rimangono “fuori” dal disposto normativo di cui al decreto n° 28/2010, fra le altre, le controversie concernenti i contratti agrari quali ad esempio la domanda giudiziaria di risoluzione del contratto di affitto e di rilascio del fondo rustico, devolute alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie. Per queste è prevista quale condizione di procedibilità l’esperimento del tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio (art. 46 L. 203/82).