È Confagricoltura che rappresenta i datori di lavoro agricoli

22/10/2011


Il TAR Campania sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 1110 del 16 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato dall’ Unione Provinciale Agricoltori di Salerno avverso il Decreto del locale Direttore Provinciale del Lavoro che, nella ricomposizione della Commissione Provinciale di Conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro, aveva assegnato il posto alla Coldiretti.
Seppur la sentenza in esame appare piuttosto concisa e priva di un’articolata motivazione, è meritevole di attenzione sotto due diversi profili: da una parte – la più evidente – per il risultato raggiunto; dall’altra – la più rilevante in termini generali – per aver confermato un principio da noi più volte ribadito, ovverosia la necessità, nella nomina degli Organismi dove siedono i rappresentanti
dei datori di lavoro, di tenere distinti i dati relativi alla rappresentanza dei “lavoratori agricoli autonomi” da quelli dei “datori di lavoro agricoli”.
Nell’accogliere il ricorso, il TAR motiva la propria decisione dichiarando di aderire ai numerosi precedenti giurisprudenziali su casi analoghi, citando al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1150/2009 e quella del TAR Campania n. 4717/2007.
In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato si distingue per aver esaminato un punto cruciale nell’individuazione delle organizzazioni che possono dirsi rappresentative dei datori di lavoro in agricoltura ovverosia “se occorre far riferimento al numero degli iscritti toutcourt inteso, oppure far riferimento soltanto agli inscritti all’organizzazione sindacale che siano datori di lavoro in senso proprio”.
Al riguardo il Consiglio di Stato giunge alla conclusione che, nella scelta delle circostanze che devono essere valutate ai fini di determinare il peso delle Organizzazioni professionali rappresentative di datori di lavoro, “non possano concorrere soggetti che non hanno lavoratori alle dipendenze”. Peraltro la sentenza del Consiglio di Stato si evidenzia anche per avere messo in risalto, quale corollario del principio suesposto, l’importanza del profilo occupazionale che “assume rilevanza decisiva tenuto conto del nesso ideologico che deve sussistere tra le esperienze e le professionalità maturate da ciascun componente nel campo dell’organizzazione del lavoro dipendente in agricoltura, con le funzioni ed i compiti cui è chiamato il più volte citato organo” (che, nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, era la Commissione Regionale per il lavoro).
Sulla base di tali considerazioni e principi, il TAR Campania ha accolto il ricorso dell’Unione Agricoltori di Salerno e di conseguenza annullato il provvedimento impugnato.