Società agricole, torna l’opzione per la determinazione del reddito agrario

09/01/2014

Con la Legge di stabilità 2014, e cioè dall’ 01/01/2014, viene definitivamente ripristinata la facoltà per le società agricole costituite nella forma di Srl, Snc, Sas e cooperative, che rispettavano il requisito sostanziale dell’esercizio esclusivo delle attività agricole, ex art. 2135 del c.c., e quello formale dell’indicazione, nella ragione/denominazione sociale, della dizione “Società agricola”, di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale a norma dell’art. 32 del TUIR; torna inoltre in vigore il comma 1094 della L. 296/2006, che assimila agli imprenditori agricoli le società, costituite da imprenditori agricoli che svolgono le attività connesse di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione esclusivamente sui beni ceduti dai soci. L’abrogazione dei commi 513 e 514 dall’01/01/2014 con il riacquisto di efficacia dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 dalla stessa data, producono, tuttavia, la conseguenza di non permettere alle società costituitesi nel corso del 2013 di poter accedere, in via di opzione, al regime catastale. Le stesse società potranno naturalmente procedere all’esercizio dell’opzione a partire dal periodo d’imposta 2014. Con la modifica in esame si conferma la validità delle tesi sostenute da Confagricoltura circa l’illogicità di una discriminazione delle regole di determinazione dei redditi in funzione della forma giuridica di esercizio dell’impresa (individuale o collettiva). Un grande risultato da ascrivere sicuramente alla determinazione e continuità dell’azione sindacale confederale in tutte le sedi competenti.