Incentivi per l’occupazione giovanile e femminile

04/12/2012

È stato pubblicato in Gazzetta N° 243 del 17/10/2012 il decreto ministeriale 5 ottobre 2012, di attuazione dell’articolo 24 comma 27 del D.L. n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), che ha introdotto alcuni interessanti incentivi a favore dei datori di lavoro che decidono entro il 31 marzo 2013 di stabilizzare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti o decidono di assumerne dei nuovi con rapporti caratterizzati da una certa stabilità. L’Inps, cui è demandata la gestione dell’operazione incentivi, con la circolare n. 122 è intervenuta per dettare le prime istruzioni operative. Gli incentivi sono corrisposti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavori a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi 6 mesi dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle assunzioni a tempo determinato, entro i limiti dei fondi stanziati. Ecco i dettagli.

REQUISITI SOGGETTIVI DEI LAVORATORI
Gli incentivi di cui trattasi riguardano esclusivamente giovani fino ai 29 anni d’età (ossia che non abbiano ancora compiuto i 30 anni) e donne a prescindere dall’età.

MISURA DEGLI INCENTIVI
Si prevede la corresponsione, da parte dell’Inps, di un incentivo di 12.000 euro per:
• la trasformazione di contratti a tempo indeterminato, anche parziali, purchè con orario non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro (pari a 40 ore settimanali o alla minore durata prevista dai contratti collettivi), dei contratti a tempo determinato di giovani e donne (come sopra individuati) in essere o cessati da più di 6 mesi;
• la stabilizzazione mediante contratti a tempo indeterminato, anche part-time, purchè con orario non inferiore alla metà dell’orario normale, di giovani e donne (come sopra individuati) con contratto, in essere o cessato da non più di 6 mesi, di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Sono previsti anche bonus, di importo minore, per chi instauri, con giovani e donne (come individuati in precendenza), rapporti di lavoro a tempo determinato, per un minimo di 12 mesi, a tempo pieno e tali da realizzare un incremento dalla base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti. L’importo dei suddetti bonus varia secondo la durata del contratto a termine, per cui le misure sono stabilite così in appresso indicato:
• 3.000 euro, per contratti di durata compresa tra 12 e 18 mesi;
• 4.000 euro, per contratti di durata compresa tra 19 e 24 mesi;
• 6.000 euro, per contratti di durata superiore a 24 mesi.

PERIODO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEGLI INCENTIVI
Le trasformazioni, le stabilizzazioni e le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate dal 17 ottobre fino al 31 marzo 2013. Va però tenuto presente che, in caso di insufficienza di risorse, l’Inps corrisponderà gli incentivi in base all’ordine cronologico di prestazione delle istanze. Ogni datore di lavoro può, inoltre, ottenere fino ad un massimo di 10 bonus per le trasformazioni/stabilizzazioni e di 10 bonus per le assunzioni a termine.

CHIARIMENTI INPS: CONDIZIONI PER GLI INCENTIVI
Con la circolare n. 122 del 17/10/2012 l’Inps interviene fornendo dei chiarimenti soprattutto in merito alle condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi, evidenziando che:
• l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012;
• l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012;
• la fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore (“de minimis”).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Passando alle istruzioni operative, l’Istituto spiega che la domanda di ammissioni agli incentivi può essere trasmessa, sia dai datori di lavoro operanti con il sistema Uniemens che dai datori di lavoro agricoli, esclusivamente in via telematica, accedendo al modulo DON – GIOV mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per la tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “sevizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. L’applicazione rilascerà una ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione. L’Inps conclude specificando che con successivo messaggio verranno:
• indicate le modalità con cui l’Istituto verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dell’incentivo autorizzato;
• indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi;
• rese note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno. Gli addetti al servizio paghe dei nostri Uffici Zona sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza del caso