Torna la rivalutazione per terreni e quote sociali

04/02/2013

La legge di stabilità 2012 ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei terreni edificabili e agricoli, nonché dei titoli di partecipazione sociale di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Il termine, che era scaduto il 30 giugno 2012, è ora prorogato di un anno e fissato ora al 1° luglio 2013 in quanto il termine ufficiale del 30 giugno cade di domenica. Entro tale data dovrà essere asseverata la perizia e dovrà essere pagata l’imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione). È cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia, che è ora fissata al 1° gennaio 2013. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è proprietario di un terreno al 1° gennaio 2013 e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data. Il valore su cui si paga l’imposta sostitutiva sarà assunto come valore iniziale del terreno al momento della vendita. Ciò significa che se la vendita avviene entro breve tempo, senza che sia aumentato ancora il valore, non c’è alcuna plusvalenza. Per godere dell’agevolazione occorre far predisporre una perizia giurata di stima del valore di mercato al 1° gennaio 2013. Per i terreni la perizia dovrà essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile), mentre per titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati la perizia dovrà essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.Il perito dovrà giurare la perizia davanti a un notaio entro il 1° luglio 2013. In alternativa il giuramento potrà avvenire in tribunale. Entro la stessa data il proprietario del terreno dovrà versare l’imposta sostitutiva, che è pari al 4% del valore risultante dalla perizia per i terreni, al 4% per le partecipazioni “qualificate”, cioè che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% e al 2% per quelle “non qualificate”, cioè inferiori ai suddetti limiti. Si ricorda inoltre che, chi ha già in precedenza provveduto ad effettuare rivalutazioni su terreni o quote, potrà rivalutare ancora, detraendo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già pagata in precedenza. I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione.

Marco Ottone