Collocamento: obbligo di assunzione disabili

05/02/2014

La riforma Fornero ha modificato alcune disposizioni delle legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. Le variazioni riguardano, in primo luogo, la norma che individua l’ambito di applicazione degli obblighi di assunzione dei disabili.
Al fine del computo della base occupazionale – sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente – si devono contare “tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”, ad esclusione delle seguenti categorie di lavoratori:
• lavoratori disabili assunti ai fini della stessa legge n. 68/1999;
• soci di cooperative di produzione e lavoro;
• dirigenti;
• lavoratori assunti con contratto di inserimento;
• lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
• lavoratori assunti per attività da svolgere all’estero, per la durata di tale attività;
• lavoratori socialmente utili;
• lavoratori a domicilio;
• lavoratori che aderiscono a programmi di emersione ai sensi della legge n. 383/2001;
• lavoratori esclusi dalle relative discipline di settore.
Nell’elenco delle categorie di lavoratori esclusi dal computo (legge n. 92/2012) non figuravano più i lavoratori “con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi”, previsti dalla legge n. 68/1999.
Successivamente, il c.d. “decreto Sviluppo” (d.l. n. 83/2012) – grazie anche all’azione di Confagricoltura – ha previsto che dal computo della base occupazionale sulla quale si calcola il numero dei disabili da assumere obbligatoriamente, devono essere esclusi i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
Rispetto alla precedente disciplina, pertanto, è stata ridotta da nove a sei mesi la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato esclusi dal computo in questione.
È opportuno ricordare al riguardo che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4 del 17/01/2000, ha precisato che “i datori di lavoro che svolgono attività stagionale sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi … (ora ridotto a sei mesi)… calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative”.
Nello stesso senso il Regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999 (DPR n. 333/2000) ha confermato che “per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi … (ora ridotto a sei mesi) … di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche non continuative”.
Ne consegue che, per determinare la durata di un contratto di lavoro a tempo determinato di natura stagionale, ai fini della legge in commento, non occorre fare riferimento all’arco temporale complessivo di durata del contratto (ad es. 1° gennaio – 30 settembre), bensì al numero di giornate effettivamente lavorate nell’arco dell’anno solare, anche in modo non continuativo.
Né la circolare ministeriale, né il regolamento attuativo si spingono, però, a quantificare con esattezza quale sia il numero di giornate effettivamente lavorate “corrispondenti” alla durata di sei mesi. Secondo le regole generali comunemente adot tate nel la prassi – poiché il numero di giornate lavorative mensili è individuato, convenzional - mente, in 26 – il numero delle giornate corrispondenti ad un rapporto di lavoro di durata semestrale è individuato in 156 (26 gg x 6 mesi = 156 gg.).
Questo è un parametro comunemente e convenzionalmente adottato, di natura sicuramente prudenziale.
A nostro avviso, tuttavia, ci sarebbero elementi per sostenere che, in agricoltura, detto limite possa arrivare fino a 180 giornate di lavoro: sia in considerazione delle particolari norme contrattuali per gli operai agricoli, che individuano, convenzionalmente, in 180 giornate di lavoro l’anno il limite tra i rapporti a termine e quelli a tempo indeterminato; sia in relazione alla peculiare disciplina legislativa che regolamenta il lavoro e la previdenza in agricoltura.
Per quanto attiene gli aspetti operativi, si ricorda che qualora – a seguito dei criteri di computo sopra ricordati – la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente sia tale da far ricadere il datore di lavoro interessato nell’ambito di applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie (in quanto occupi almeno 15 dipendenti), il medesimo è tenuto a trasmettere per via telematica il prospetto informativo entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Resta fermo il fatto che i datori di lavoro i quali non abbiano subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

Mario Rendina