Legge di Stabilità 2014

10/02/2014

Da una prima lettura della nuova manovra finanziaria, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, si evidenziano qui di seguito le novità più rilevanti in materia previdenziale.
Incremento contingente lavoratori salvaguardati Legge di Stabilità 2013
Ai 1.590 soggetti appartenenti alla categoria dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari di cui alla lett. b), ne vengono aggiunti altri 6.000 aventi le medesime caratteristiche, (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 2014/2011), ancorchè abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 201/2011.
Nuova salvaguardia 17mila soggetti
Viene prevista una nuova salvaguardia (la quinta) a favore di 17mila lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, vigenti al 31 dicembre 2011, entro il 36.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011 (6 dicembre 2014).
Le categorie di soggetti interessati sono:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Le modalità operative per l’attuazione della disposizione saranno definite con apposito DM, mentre all’Inps viene affidato il consueto monitoraggio
Contributo di solidarietà (pensioni d’oro)
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 viene introdotto il contributo di solidarietà per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 14 volte il trattamento minimo che opererà nel seguente modo:
a) riduzione del 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il trattamento minimo
b) riduzione del 12% per la parte di pensione compresa fra 20 e 30 volte il trattamento minimo
c) riduzione del 18% per la parte di pensione oltre 30 volte il trattamento minimo
Divieto di cumulo per dipendenti pubblici in pensione
I pensionati di area pubblica(ex-Inpdap) non possono ricevere da Amministrazioni ed Enti pubblici trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedono i 303mila euro l’anno.
Aliquote gestione separata
Gli iscritti alla gestione separata in ragione di rapporto di Co.co.co e Co.co.pro in qualità di pensionati o assicurati ad altri fondi, pagheranno un contributo maggiore per il 2014 e 2015:
a) l’aliquota per il 2014 sarà del 22% (anziché 21%);
b) l’aliquota per il 2015 sarà del 23,5% (anziché 22%).