Dal 2014 anche le aziende esonerate ai fini Iva dovranno adeguarsi

06/03/2013

La trasmissione dell’elenco clienti e fornitori, dopo l’emanazione del decreto “Crescita bis”, risulta obbligatoria anche per gli agricoltori esonerati, di cui all’art. 34, comma 6, dalla Legge Iva. Trattasi dei soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. La novità (che trova la sua ratio nella necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari; art. 36, c. 8-bis, D.L. n. 179/2012) ha rappresentato una sorpresa, atteso che gli agricoltori in questione sono esentati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento. In caso di cessione di beni o prestazioni di servizi, gli acquirenti devono emettere autofattura, applicando le percentuali di compensazione per le vendite di prodotti agricoli. Gli agricoltori esonerati hanno solo l’obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita. Dal momento che le regole di presentazione dello spesometro si riferiscono alle operazioni registrate nell’anno, per gli agricoltori esonerati che non sono soggetti agli obblighi di registrazione, si dovrà far riferimento ai documenti ricevuti nell’anno, o, più probabilmente al momento di effettuazione delle operazioni. Inizialmente l’obbligo doveva scattare, come per tutti gli altri contribuenti dal 2013, ma visto il limitato lasso di tempo trascorso tra la data di entrata in vigore della norma (19 dicembre 2012) e il 31 dicembre 2012, per finalità di semplificazione degli adempimenti la circolare nr. 1/E del 15 febbraio 2013 ha precisato che per gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva l’obbligo decorre per le operazioni effettuate dall’anno d’imposta 2013. Ne consegue quindi che entro il 30 aprile 2014, in assenza di variazioni normative, anche le aziende agricole esonerate saranno obbligate a comunicare le operazioni effettuate; si consiglia pertanto di chiedere informazioni ai nostri uffici per una corretta contabilizzazione e conservazione della documentazione necessaria per il corretto assolvimento di tale obbligo.