Sicurezza nelle aziende agricole

28/02/2012

Sicurezza nelle aziende agricole

VALUTAZIONE RISCHI
Ricordiamo alle aziende agricole che assumono manodopera dipendente, anche a tempo determinato,che la normativa sulla sicurezza del lavoro prevede fra i vari obblighi riservati ai datori di lavoro la valutazione dei rischi presenti in azienda. Le risultanze della valutazione ed il programma degli interventi risolutivi delle non conformità individuate devono essere riportati in un documento scritto o, per le aziende minori, in un’autocertificazione ampiamente descrittiva.
La valutazione dei rischi è un’attività dinamica, che deve essere cioè aggiornata ad ogni cambiamento di attività, di procedura, di macchinario
o attrezzatura, di personale dipendente e di normativa. Appare evidente che valutazioni e documenti datati che non hanno subito negli anni revisioni od integrazioni non possono essere considerati adeguati e le aziende non risulterebbero a norma nel corso di un’ispezione o di un controllo. Raccomandiamo pertanto di provvedere in proprio o con l’ausilio ditecnici specializzati all’aggiornamento richiesto.

RLST
Comunichiamo alle aziende i cui dipendenti hanno scelto di utilizzare il “Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale”che i soggetti nominati e formati in seno al Comitato Paritetico per la Sicurezza hanno iniziato a svolgere il loro incarico visitando aziende a campione e verificando, in spirito di massima collaborazione, la conformità ai principali requisiti della normativa vigente concentrandosi in particolare sull’avvenuta valutazione dei rischi, sull’attivazione della sorveglianza sanitaria ove richiesta, e sulla formazione delle varie figure aziendali.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Il DPR 151/2011 modifica la disciplina sulla prevenzione incendi ed introduce alcuni adempimenti anche per le attività e per i casi finora
esonerati, quali ad esempio i depositi/distributori mobili di gasolio fino a 9000 litri. Per questi impianti, diffusi nella generalità delle nostre aziende, sarà prevista a partire dal prossimo ottobre la presentazione al comando dei Vigili del Fuoco della cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) redatta da un tecnico abilitato e corredata da uno schematico progetto. Tutto il procedimento dovrebbe essere tuttavia piuttosto semplice e decisamente più abbordabile di un certificato di prevenzione incendi. Il CPI per contro non dovrebbe più essere richiesto per i serbatoi interrati con erogatore a pompa. La norma rappresenterebbe quindi per questi impianti una netta semplificazione rispetto al passato. Torneremo comunque prossimamente e diffusamente sull’argomento.