Art. 62: si inaspriscono le sanzioni

06/10/2015

L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 51 del 5 maggio 2015 ha introdotto la maggiorazione degli interessi di mora e l’aumento delle sanzioni per coloro che non rispettano le regole contrattuali ovvero che pongono in essere pratiche commerciali sleali nella fornitura di prodotti alimentari, in contrasto con le regole dettate dall’art. 62 del D.L 1/2012. Quest’ultima normativa prevede tre obblighi fondamentali che sono nello specifico l’obbligo del contratto in forma scritta (anche mediante l’integrazione del documento di consegna o della fattura), il divieto di pratiche commerciali sleali e l’obbligo del pagamento entro il termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 giorni per le merci non deteriorabili.
Ricordiamo che secondo il D.L. n. 179/2012 gli obblighi previsti dall’articolo 62 non si applicano nei seguenti casi:
a) cessioni nei confronti di privati consumatori;
b) consegne con pagamento immediato;
c) conferimenti a cooperative agricole ed in genere per le cessioni tra imprese agricole. Le modifiche entrate in vigore con la legge di conversione del 4 luglio 2015 riguardano in primo luogo la maggiorazione degli interessi di mora di quattro punti, oltre agli otto punti previsti dalla normativa interna, che si aggiungono al tasso di riferimento della BCE che attualmente è pari allo 0,05; quindi il tasso di mora per i ritardi di pagamento dei prodotti agroalimentari è attualmente pari al 12,05.
Si ricorda che la misura del tasso di mora è inderogabile, ma non è prevista una sanzione in caso di mancata applicazione.
La sanzione relativa alla violazione dall’obbligo della stesura del contratto nella forma scritta è punita con la sanzione che va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 40.000 euro; in precedenza la sanzione era prevista da 516 a 20.000 euro.
Relativamente alle pratiche commerciali sleali la sanzione viene ora stabilita da un minimo di 2.000 ad un massimo di 50.000 euro, mentre prima era fissata da 516 a 3.000 euro.
Rimane invariata la misura della sanzione in caso di ritardato pagamento prevista da 500 a 500.000 euro, ma viene introdotta la precisazione che essa è determinata in ragione del fatturato dell’impresa acquirente. Si raccomanda la massima attenzione al rispetto di tale normativa.

Marco Ottone