Legge di Stabilità

09/02/2015

Importanti agevolazioni per le nuove assunzioni

Riportiamo qui di seguito le prime indicazioni sulle principali novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Le misure introdotte puntano ad incentivare le assunzioni, ed in particolare quelle a tempo indeterminato, agendo sul cuneo fiscale, ossia sul differenziale (attualmente assai elevato) tra quanto il datore di lavoro versa complessivamente a titolo di retribuzione, tasse e contributi e quanto il lavoratore effettivamente percepisce al netto.
Per ridimensionare l’incidenza di imposte, tasse e contributi previdenziali sul costo del lavoro, il legislatore è intervenuto con due diverse misure:
1. integrale deduzione dalla base imponibile IRAP del costo sostenuto per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e, per i soli datori di lavoro del settore agricolo, per quelli a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale;
2. esonero contributivo triennale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (SOLO OTI).

Esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, c. 118-122)
L’art. 1 comma 118 della legge riconosce ai datori di lavoro l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti tempo indeterminato nell’anno 2015 (1° gennaio – 31 dicembre).
L’esonero riguarda i soli contributi previdenziali (mentre è regolarmente dovuta la contribuzione assistenziale INAIL) a carico dei datori di lavoro e non può superare annualmente l’importo di 8.060 euro.
Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Non è possibile beneficiare dell’esonero nei seguenti casi:
– per lavoratori assunti da qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione;
– per lavoratori per i quali il beneficio in questione sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
– per lavoratori già assunti nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge in commento dallo stesso datore di lavoro o da società controllate o collegate.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio non comporta riflessi sotto il profilo delle prestazioni previdenziali in quanto nonostante l’esonero contributivo, resta ferma l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.
L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro agricolo, grazie anche all’azione di Confagricoltura volta a superare l’ingiustificata esclusione originariamente contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2015.
Per le imprese agricole sono però previste alcune norme particolari. Resta fermo, anche per i datori di lavoro agricolo, che l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e deve avvenire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
L’agevolazione – a differenza che negli altri settori – non è concessa per le assunzioni di lavoratori agricoli che nel 2014 siano stati occupati a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ed iscritti negli elenchi nominativi, per un numero di giornate di lavoro superiore a 250.
Per questo siamo in attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, deve ritenersi che la particolare regola che esclude l’incentivo per le assunzioni di lavoratori agricoli che nel 2014 siano stati occupati tempo determinato per un numero di giornate di lavoro superiore a 250 sembra orientata sulla categoria degli operai agricoli, come risulta dal passo della norma in cui si fa riferimento agli “iscritti negli elenchi nominativi”. Il beneficio sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico delle istanze, fino a capienza delle risorse finanziarie stanziate (2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019).
Per la piena operatività della norma occorrerà dunque attendere le istruzioni dell’Istituto previdenziale che dovrà anche chiarire se l’incentivo è cumulabile con il regime contributivo vigente per i datori di lavoro operanti in zone montane e svantaggiate.
Parallelamente al beneficio descritto, il comma 121 dell’art. 1 della stessa legge prevede la soppressione degli incentivi destinati alle assunzioni di disoccupati di lungo periodo o di lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, previsti dall’art. 8, c. 9, della Legge 407/1990.
Con una formula decisamente discutibile, la norma stabilisce che i benefici contributivi previsti all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 “sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015”.
Anche per questo siamo in attesa di chiarimento da parte delle amministrazioni competenti volto a stabilire se tali importanti incentivi per l’assunzione di disoccupati (dimezzamento dei contributi previdenziali per 36 mesi, che diventa esonero totale per le aziende del Mezzogiorno e quelle artigiane) siano stati definitivamente abrogati o se è stata solo stabilita la loro inapplicabilità per le assunzioni effettuate nel 2015 (la questione, sollevata durante il dibattito parlamentare, non è stata chiarita dal Governo).

Deducibilità dalla base imponibile IRAP dell’intero costo del lavoro (art. 1, c. 20)
La norma ha riformulato il comma 4-octies all’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP.
Essa consente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario), del d.lgs. n. 446/1997, la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni - analitiche o forfetarie - riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo art. 11.
In sostanza se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate - analitiche o forfetarie - vigenti e previste dall’art. 11, del d.lgs. n. 446/1997 è inferiore al costo del lavoro sostenuto dall’imprenditore, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Per “costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente” deve intendersi, oltre alla contribuzione previdenziale ed assistenziale, anche la retribuzione lorda corrisposta al dipendente.
La nuova deduzione opera a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e viene riconosciuta a tutti i soggetti passivi IRAP, compresi i datori di lavoro agricolo (anche qualora operino in forma societaria).
Ai datori di lavoro agricolo la nuova deduzione spetta anche per i lavoratori a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale, aventi i requisiti di cui al comma 1.1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 (comma recentemente introdotto dal decreto legge 24.06.2014, n. 91, meglio noto come decreto #Campolibero).
Si tratta, di quei lavoratori agricoli a tempo determinato, impiegati nel periodo d’imposta, che presentano le seguenti caratteristiche:
– siano assunti con contratto di durata triennale;
– abbiano lavorato almeno 150 giornate in ciascun periodo di imposta.
Per tali tipologie di lavoratori agricoli il citato decreto #Campolibero aveva stabilito che le ordinarie deduzioni riconosciute per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato - ai sensi dell’art. 11, c. 1, lettera a), numeri 2), 3), e 4) del d.lgs. n. 446/97- spettassero nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti.
Con la legge di stabilità in commento, viene dunque ulteriormente alleggerito il costo del lavoro sostenuto dalle imprese per questi lavoratori a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale, dato che sarà possibile portare in deduzione dalla base imponibile IRAP l’intero importo (e non più il 50 per cento).
L’applicabilità della disposizione è subordinata ad autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole.

Credito d’imposta per imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (art. 1, c. 21)
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto.
Tale credito potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
Essa spetta, per espressa previsione legislativa, anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 9 del d.lgs n. 446/1997, purché ovviamente non si avvalgono di manodopera dipendente.

TFR in busta paga (art. 1, c. 26-34)
I lavoratori dipendenti del settore privato - esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo (nonché quelli dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali o dichiarate in crisi) - possono chiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.
La disposizione, per espressa previsione legislativa, non si applica ai lavoratori del settore agricolo, intendendosi per essi sia gli operai, sia gli impiegati, sia i quadri e sia i dirigenti. La norma trova invece applicazione per i dipendenti del settore privato.
La disposizione ha carattere sperimentale e si applica in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. La richiesta può essere avanzata solo dai lavoratori del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro.
Termini e modalità di presentazione della richiesta saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una volta avanzata la richiesta la stessa resta irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
La quota di TFR che può essere liquidata mensilmente in busta paga:
• è solo quella che matura a decorrere dalla richiesta e non quella maturata per i periodi precedenti;
• è al netto del contributo dello 0,50 per cento di cui all’art. 3, ultimo comma, legge n. 297/1982 e della parte eventualmente destinata alla previdenza complementare;
• è assoggettata a tassazione ordinaria (e non a tassazione separata) e non è imponibile ai fini previdenziali;
• non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di reddito previsti per il credito di imposta di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Bonus 80 euro).
Per tutta l’assistenza concernente la nuova norma, gli addetti degli Uffici Paghe e Fiscale di Confagricoltura sono a disposizione delle aziende interessate.

Mario Rendina