Dis-Coll

29/05/2015

L’Inps con la circolare n. 83 del 27 aprile 2015 fornisce le istruzioni in merito alla nuova indennità di disoccupazione, denominata DIS-COLL, rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Soggetti interessati
La DIS-COLL è utilizzabile dai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che hanno perso involontariamente il lavoro nell’anno 2015 (sono esclusi gli Amministratori ed i Sindaci).

Requisiti richiesti
I richiedenti la DIS-COLL devono:
a) risultare in stato di disoccupazione al momento della domanda;
b) possedere almeno 3 mesi di contributi accreditati nell’anno precedente l’evento. Praticamente il periodo di osservazione va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.
c) far valere almeno un mese di contribuzione nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto oppure un rapporto di collaborazione di durata pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).

Importo e misura dell’indennità
L’importo dell’indennità DIS-COLL viene determinato calcolando il reddito medio mensile, che è dato dal rapporto tra il reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi derivanti dai rapporti co.co.co effettuati nel periodo di cui alla lettera b) divisi il numero dei mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La misura mensile dell’indennità per il 2015 è fissata:
– con reddito medio mensile = a 1.195 euro, l’indennità è del 75%;
– con reddito medio mensile > di 1.195 euro, l’indennità è del 75% +25% della differenza tra 1.195 e il reddito medio mensile.
In tutti i casi per il 2015 l’indennità non potrà superare 1.300 euro e dal quarto mese si riduce progressivamente del 3% (dal 91° giorno di fruizione della prestazione).

Durata della prestazione
La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente “ … per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
La durata massima dell’indennità DISCOLL non può superare i 6 mesi e non sono computati i periodi che hanno già dato luogo alla erogazione della prestazione. La fruizione della DIS-COLL non produce il riconoscimento di contributi figurativi.

Presentazione della domanda in modalità telematica
Per l’indennità DIS-COLL è necessario presentare domanda all’Inps con modalità telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di presentazione oltre l’ottavo giorno, l’indennità spetta dal giorno successivo alla domanda.

Condizioni ed effetti per i beneficiari
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorative - percorsi di riqualificazione professionale, proposti dai servizi competenti (Centri per l’impiego).

Nuova attività lavorativa
In caso di lavoro subordinato: il beneficiario decade dalla DIS-COLL nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni. In caso di durata pari o inferiore la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende successivamente per il periodo residuo.
In caso di lavoro autonomo: il beneficiario che intraprende una attività autonoma, impresa individuale o un’attività parasubordinata, il cui reddito annuo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’Inps entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. In questo caso la prestazione DIS-COLL sarà ridotta.
Qualora si verificassero delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione del reddito dichiarato, il beneficiario deve fare una nuova dichiarazione.
In caso di lavoro occasionale di tipo accessorio: anche in questa ipotesi il beneficiario che intraprende una attività occasionale di tipo accessorio (il cui limite massimo è ancora fissato in 3000 euro per anno solare) deve comunicare all’Inps entro trenta giorni il reddito derivante da tale attività.

Decadenza
Le cause in base alle quali viene meno la corresponsione della indennità DISCOLL sono:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del D.lgs. n.181 del 2000;
c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’Inps entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.

Regime fiscale
L’indennità DIS-COLL è reddito imponibile ed è soggetta al regime della tassazione ordinaria. L’Inps agisce come sostituto d’imposta e rilascerà la relativa certificazione fiscale.