La produzione di caviale di lumache rientra tra le attività connesse

03/11/2017

Ai fini civilistici, a seguito della riforma operata dalla legge di orientamento in agricoltura (D. Lgs. 228/2001), l’elicicoltura rientra tra le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, in quanto riconducibile nella definizione di “allevamento di animali” di cui al primo comma. Sulla materia fiscale, invece, va segnalato un interessante parere giuridico recentemente fornito dall’Agenzia delle Entrate, circa il corretto inquadramento della commercializzazione dei prodotti di tale attività. Un allevatore di lumache, infatti, chiedeva come dovessero essere considerate ai fini IRPEF le attività dirette alla produzione e alla commercializzazione di caviale di lumache; bava di lumache; lumache lessate. Con l’interpello presentato dall’allevatore, si chiedeva poi come inquadrare ai fini delle imposte dirette alcuni prodotti dell’allevamento. L’Agenzia ha adottato un condivisibile orientamento teso a privilegiare la sostanza economica dell’attività e ha precisato che nell’ambito della descrizione del CODICE ATECO 10.20.0 risulta esservi inclusa anche “la produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi: filetti di pesce, uova, caviale, succedanei del caviale, etc”. Pertanto, secondo l’Agenzia, essendo le lumache degli animali invertebrati appartenenti al phylum dei molluschi, la produzione e commercializzazione di caviale di lumache, bava di lumache e lumache lessate rientra tra le attività agricole connesse di cui all'art. 2135, comma 3 del codice civile e, come tale, assoggettabili al regime fiscale di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR. Di seguito il link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento.


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