La Cassazione interviene sulla vendita di prodotti di terzi

01/12/2017

La Cassazione con la sentenza n. 18829/2017 ha stabilito che se l’agricoltore vende prodotti di terzi senza una previa manipolazione o trasformazione degli stessi, tale attività non può essere considerata come agricola per connessione. Oggetto di controversia era un avviso di accertamento relativo all’anno 2000, avviso con cui l’Ufficio rideterminava la materia imponibile ai fini IRPEF e IVA di un contribuente agricoltore che  svolgeva anche attività di vendita di prodotti di terzi riqualificata come commerciale. La Cassazione precisa che la commercializzazione deve riguardare prevalentemente i prodotti propri dell’azienda e non deve assumere dimensioni tecnico-organizzative tali da poter essere qualificata come attività autonoma. Nel caso in cui vengano commercializzati anche prodotti di terzi, la vendita di questi può essere qualificata come attività connessa solo previa attività di manipolazione o trasformazione posta in essere dall’imprenditore agricolo.