Nuovo Spesometro semestrale

20/02/2017

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2017 del 7 febbraio precisa che le fatture emesse e ricevute, sebbene di importo minimo, ancorché registrate mediante documento riepilogativo, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. Gli agricoltori con un volume d’affari non superiore a 7mila euro (nell’anno precedente) comunicano soltanto le autofatture emesse dagli acquirenti mentre non trasmettono le fatture di acquisto che non devono nemmeno registrare. L’esonero rimane per gli agricoltori operanti nei territori situati a un’altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare. L’Agenzia conferma che i contribuenti minimi (DL 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (commi 54-89 della legge 190/2014), sono esonerati dal nuovo adempimento.