Bruciatura residui vegetali - chiarimenti

19/10/2018

La Giunta Regionale del Piemonte nell'ottobre 2017 ha deliberato il divieto di bruciatura di materiale vegetale (tra cui le paglie di riso) nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo).

Quindi, con una delibera del 28 settembre 2018 la Giunta Regionale ha integrato la deliberazione dell'anno scorso prevedendo due esenzioni al divieto di bruciatura dei residui vegetali: la prima nel caso di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte; la seconda in presenza di suoli asfittici, ove l’interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l’allontanamento delle paglie.
Molti hanno interpretato la seconda esenzione come la possibilità di bruciare le paglie e le stoppie del riso, ma ad oggi non essendo possibile identificare quali siano i terreni asfittici (mancando la necessaria delimitazione da parte del Settore Fitosanitario) e considerando che gli organi di controllo ritengono possibile in quasi tutti i casi l’allontanamento delle paglie, il divieto si deve intendere esteso anche alle paglie e alle stoppie del riso. Inoltre, il disegno di legge sugli incendi boschivi approvato di recente dal Consiglio regionale e da pochi giorni in vigore, prevede il divieto dell’abbruciamento del materiale vegetale su tutto il territorio regionale dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo senza deroghe di alcun genere.
In sintesi dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 31 marzo si ha un divieto praticamente assoluto di bruciatura del materiale vegetale, comprese le paglie e le stoppie del riso. La situazione potrebbe anche essere maggiormente critica in quanto provvedimenti locali (regolamenti provinciali, ordinanze comunali ecc.), possono prevedere periodi di divieto più lunghi e/o nome più stringenti. Inoltre il divieto assoluto di bruciatura potrebbe entrare in vigore, ancorché in modo temporaneo, in caso di superamento dei valori soglia di concentrazione delle polveri sottili (allerta di livello arancione) in qualunque periodo dell’anno.
Questi divieti assumono particolare importanza in quanto, tra le norme di "condizionalità", la B.C.A.A. 6 prevede che le autorità regionali possano vietare l'abbruciamento di paglie e stoppie: pertanto l'eventuale incendio di questi materiali vegetali può prevedere, a carico degli inadempienti, l'applicazione di penalizzazioni sui premi PAC e PSR.
L’intera materia riguardante la bruciatura dei residui vegetali, come ci ha confermato l’Assessorato Ambiente, verrà definita nel dettaglio con uno o più provvedimenti specifici, nel 2019,  dopo l’approvazione del Piano di tutela dell’aria.