Rinvio delle udienze e sospensione dei termini del processo tributario. Circolare 10/E del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate

22/04/2020

La circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per fronteggiare la situazione emergenziale, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che hanno riguardato la giustizia civile, quella penale, quella tributaria e amministrativa. In particolare, le scelte legislative hanno interessato la sospensione del decorso dei termini processuali, per l’esercizio dell’attività di difesa del contribuente nei giudizi tributari, che hanno per oggetto l’esame della legittimità e della fondatezza della pretesa erariale avanzata dall’Agenzia delle Entrate.
La sospensione dei termini processuali, nell’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, ha riguardato tutte le fasi procedimentali, con particolare riferimento:
1) alla proposizione dei ricorsi dinanzi al Giudice Tributario;
2) alla proposizione degli atti di appello e del ricorso per Cassazione e comunque di qualsivoglia impugnativa di decisioni giurisdizionali.;
3) il deposito di tutti gli atti difensivi (memorie, documenti, appelli incidentali e controricorsi) da produrre a cura delle parti processuali, a sostegno delle rispettive posizioni.
Il periodo di sospensione dei termini processuali, sul piano temporale, interessa il periodo compreso dal 9 marzo 2020 fino al 12 maggio 2020. Originariamente l’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 18/2020 aveva fissato come termine finale, quello del 15 aprile 2020. Successivamente, l’articolo 36 del decreto-legge 23/2020 ha posticipato tale termine, differendolo al 12 maggio 2020.
Ciò ha comportato anche il rinvio di tutte le udienze, che sono state fissate nel corso di tale periodo – rinvio disposto ex lege. La sospensione dei termini processuali comporta che quelli ordinariamente previsti dal decreto legislativo n. 546/1992, per l’esercizio delle attività processuali, non decorrono dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e riprendono a computarsi dal 12 maggio 2020.
La legge prevede che questo regime di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini, non valga nel caso di procedimenti cautelari ovvero fondati su esigenze di urgenza di trattazione. Questo significa che la procedura ordinaria non viene intaccata in presenza di richieste di sospensione delle sentenze di primo grado, di appello che sono provvisoriamente esecutive per legge.
Anche nel caso di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 546/1992 (inibitoria dell’esecutività dell’avviso di accertamento impugnato) non valgono le disposizioni di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini. Ciò vale anche per le situazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e il 62-bis del decreto legislativo 546 del 1992, in quanto rientranti tra i procedimenti, la cui ritardata trattazione può produrre pregiudizio alle parti. Soffre, altresì, una deroga anche il procedimento finalizzato alla adozione delle misure cautelari, dell’iscrizione di ipoteca o della esecuzione del sequestro conservativo di cui al decreto legislativo 472/1997.
L’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 18/2020 dispone che sono, altresì, sospesi nello stesso periodo (9 marzo – 12 maggio 2020) i termini per notifica del ricorso di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, che riguarda il procedimento di mediazione, che interessa le controversie di valore non superiore ad euro 50 mila.
Nel caso di conclusione della procedura di mediazione prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, restano sospesi i termini previsti per il pagamento delle somme dovute, ove la procedura di mediazione abbia avuto esito positivo. Per questo, ove ad esempio un accordo di mediazione sia stato concluso il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni del pagamento della prima rata o dell’intera somma dovuta, scadrà il 18 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020).
La circolare introduce una specificazione che merita di essere evidenziata, nel senso che se la parte contribuente ha definito la pendenza tributaria, avvalendosi del decreto-legge n. 119/2018 (c.d. pace fiscale) e abbia rateizzato il pagamento di quanto dovuto per effetto della conciliazione con l’Agenzia delle Entrate, la scadenza delle rate di pagamento non è soggetta ad alcuna sospensione o differimento, per cui va onorato il pagamento delle suddette rate, alle scadenze originariamente previste dal piano di rateazione.
Sono altresì esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, trattandosi di istituto che si perfeziona non con il pagamento, bensì con la redazione del processo verbale, ovvero con la sottoscrizione dell’accordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o fuori udienza. Ove il decorso del termine processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (e cioè dal 12 maggio in poi).
Se nell’ambito del processo il termine processuale dovesse essere computato a ritroso e dovesse ricadere in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza dovrà essere differita in modo da consentirne il rispetto. La definizione delle liti pendenti per avvalersi della cosiddetta pace fiscale contempla la sospensione dei termini processuali, per favorire la definizione agevolata del contenzioso tributario (art. 6, comma 11, del decreto-legge 119/2018).
Il documento prevede che, nell’ipotesi di sospensione dei termini che hanno origine dalla cosiddetta pace fiscale, il decorso dei termini stessi non si cumula con altre sospensioni per cui: · se il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di riproposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato dalla legge sulla c.d. pace fiscale, a scadere in data successiva all’11 maggio 2020, non si deve tener conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa sul contenimento della diffusione del virus;
· viceversa, qualora il suddetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, esso scadrà in ogni caso il 12 maggio 2020;
· non è applicabile la sospensione dei termini per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in ordine a quelli per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, per cui gli uffici dovranno rispettare la scadenza fissata dalla legge sulla c.d. pace fiscale per comunicare l’eventuale rigetto della domanda presentata dal contribuente per la definizione agevolata della lite stessa. Conseguentemente, dovrà essere rispettato rigorosamente il termine del 31 luglio 2020.