Lavoratori stagionali extracomunitari: proroga permessi di soggiorno al 31 dicembre

07/05/2020

Il comma 3-sexies dell’art. 78 del decreto-legge n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020) prevede che “la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020”. La norma tratta in modo specifico, a integrazione di quanto previsto più in generale dal successivo art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del D.L. n. 18/2020, la materia dei permessi di soggiorno dei lavoratori già entrati in Italia per motivi di lavoro stagionale nel settore agricolo, prorogandone la validità fino alla fine dell’anno in corso, in accoglimento anche di una nostra specifica proposta. In verità le due previsioni (art. 78 e art. 103) non sembrano coordinate tra loro ma, in attesa dei necessari chiarimenti da parte delle autorità competenti, non sembra esserci dubbio sul fatto che l’art. 78, comma 3-sexies, anche per la sua collocazione sistematica (l’articolo è rubricato “Misure in favore del settore agricolo e della pesca”), disponga la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2020 dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari per motivi di lavoro stagionale in agricoltura in scadenza fra il 23 febbraio e il 31 maggio