PPC - Rinuncia in atto alla richiesta dell’agevolazione fiscale - Applicazione aliquota al 9%

04/09/2020

Con la risposta n. 7/2020 a una richiesta di consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in materia di acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), esprimendosi sulla misura dell’imposta di registro applicabile in sede di rinuncia in atto, alla richiesta dell’ agevolazione fiscale, prevista dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (cosiddetta piccola proprietà contadina).
Sia il Coltivatore Diretto (CD),  sia l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, in sede di acquisto di un terreno agricolo e delle relative pertinenze, possono richiedere l’applicazione dell’agevolazione fiscale– PPC - che consente di assolvere l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa (200 euro), nonché l’imposta catastale all’1%, a condizione che i terreni non vengano ceduti entro il quinquennio dalla data dell’atto traslativo della proprietà.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’acquisto di un terreno agricolo da parte dei soggetti IAP e CD,  può scontare l’imposta di registro in misura pari al 9%, di cui all’art. 1, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR. n. 131/1986, in luogo di quella ordinaria, pari al 15%, qualora gli stessi soggetti (IAP e CD), rinuncino in atto, in maniera esplicita, all’agevolazione in commento.