Novità sulla manutenzione del verde

26/02/2021

In base alle novità introdotte dal Decreto legislativo 116/2020 i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, quali foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, sono compresi tra i rifiuti urbani. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca (art. 183, comma 1 lett. b sexies), per cui gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico, se realizzati dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi della lett. a), comma 3, dell’art. 184.
Il nuovo articolo 182 ter relativo ai rifiuti organici favorisce, anche mediante la previsione di specifici incentivi, il compostaggio (nel luogo di produzione, di comunità, autocompostaggio, ecc.) che diviene un ulteriore percorso per valorizzare i suddetti rifiuti.
Rimane sempre valida, comunque la possibilità di classificare i residui della manutenzione del verde pubblico e privato, come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del d.lgs. 152/06. Ciò anche in relazione a quanto indicato dal Ministero dell’Ambiente con nota 0006038/RIN del 27/05/2015 che ha ribadito che nel caso si tratti di manutenzione del verde è possibile applicare l’istituto del sottoprodotto (pagina 3 dell’allegato 1). Chiaramente in questo caso occorre che siano rispettate le condizioni dell’articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e quanto riportato nel DM 264/2016.
Sempre con riferimento alla nuova formulazione dell’articolo 185 si riassumono di seguito le casistiche che rientrano nella definizione di non rifiuto.
Gli sfalci e le potature effettuati nel rispetto delle buone pratiche colturali derivanti dall’attività agricola (in campo) continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
Inoltre, è ancora permesso all’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti).
Per quanto riguarda le imprese artigiane, che svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico, come già specificato, le nuove formulazioni degli artt. 183 e 185, portano a classificare le foglie, gli sfalci d’erba e potature di alberi, come rifiuti. Simili considerazioni sono applicabili anche per i rifiuti della manutenzione del verde privato.
In relazione alle diverse modifiche introdotte sulla definizione di rifiuto (urbano, organico, ecc.) non è chiaro come debba essere classificato, se urbano o speciale, il rifiuto generato dall’attività artigiana di manutenzione del verde. Peraltro, le modifiche normative non hanno un impatto solo sulla classificazione, ma anche sulla gestione e destinazione finale del rifiuto, nonché sulle autorizzazioni necessarie a svolgere l’attività (in alcuni casi andrà verificato anche l’impatto sulla Tari).
In questo momento di incertezza si ritiene che gli operatori del settore debbano valutare la possibilità di qualificare i loro residui della manutenzione come sottoprodotti rispettando le condizioni di cui all’articolo 184-bis e le regole del DM 264/2016.
In relazione alle numerose incertezze applicative delle nuove norme, Confagricoltura si è fatta promotrice di un emendamento all’interno del ddl C. 2845 di conversione del D.L. 83/2020 (milleproroghe 2021) diretto a prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni connesse alla nuova definizione di rifiuto urbano;
• sta coinvolgendo le amministrazioni competenti per avere gli opportuni chiarimenti;
• sta procedendo ad approfondimenti ulteriori al fine di fornire:
1. nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti, un quadro completo sui codici CER utilizzati e sulla tipologia di autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato l’utilizzo del codice CER 20 02 01 ed il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis);
2. per la qualificazione come sottoprodotto dei residui della manutenzione del verde, indicazioni sulle procedure a cui attenersi, sui documenti da predisporre;
3. un quadro sulle opportunità/criticità di sviluppare a livello territoriale esperienze di compostaggio sul luogo di produzione e di comunità, anche in relazione al rafforzamento di questa attività in relazione al nuovo art. 182 ter sui rifiuti organici.