IMU: in programma la revisione delle zone montane e collinari per i terreni esenti

12/05/2014

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 66/2014 recante “misure per la competitività e la giustizia sociale”, si rendono operative le norme approvate dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri del 18 aprile u.s., che prevedevano, in un primo momento, diverse disposizioni in materia di fiscalità agricola, come l’aumento generalizzato degli estimi catastali, la revisione del regime speciale IVA e l’abrogazione dell’esonero IVA per gli agricoltori fino a 7.000 euro di volume d’affari. Dopo un iter che ha visto impegnata la Confederazione a contenere e a contrastarne gli effetti resta, comunque, oltre la modifica del regime di tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali, anche una misura riguardante la revisione delle zone esenti dall’IMU. È infatti demandata ad un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole ed Alimentari e dell’Interno, l’individuazione dei comuni dove si applicherà l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli. La revisione del criterio di esenzione, che fino ad oggi ha fatto riferimento alle aree montane e collinari di cui all’art. 15 della L. n. 984/77, si basa sull’introduzione di un livello altimetrico dei comuni riportato nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT, in maniera da ottenere da questa misura un gettito non inferiore a 350 milioni di euro. Questa revisione troverà applicazione già dall’ anno 2014 e potrà prevedere una diversificazione tra terreni posseduti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, o da altri soggetti. Sul punto, va notato che la norma fa riferimento al solo “possesso” dei terreni non congiunto con la simultanea condizione della “conduzione” che costituisce, invece, il criterio con cui sono concesse agli IAP e CD le altre agevolazioni in tema di IMU. L’applicazione della norma a partire dal corrente anno, impone, previa emanazione del decreto ministeriale, di tener conto della nuova riclassificazione già dal pagamento della prima rata IMU 2014, da corrispondere entro il prossimo 16/06/2014. Vale la pena ricordare, infine, che per i fabbricati rurali strumentali non è necessaria alcuna disposizione di esenzione atteso che la legge di stabilità 2014 li esclude oggettivamente dal pagamento dell’IMU.

M.Ottone