Permessi Legge 104/1992: misure restrittive per l’assistenza a familiari con handicap

03/01/2011

La Legge 183/2010, contenente una serie di novità in materia di rapporto di lavoro introduce delle modifiche sostanziali in merito all’art.
33 della L. 104/92 ed in particolare per quanto concerne il godimento dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza ad un familiare,  parente od affine con handicap in situazione di gravità  così come sulla conseguente possibilità di scelta della sede di lavoro.
Ne discende che dal 24 novembre  2010 il rapporto di parentela  o di affinità, con il familiare da assistere, è limitato al 2° grado, e si estende al 3° grado in casi particolari previsti dalla legge e vale a dire quando non ci siano i genitori o il coniuge.
Altresì, il diritto al trasferimento in sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile viene riferito al lavoratore che è
in rapporto di parentela o affinità nel 2° grado ed esteso al 3°grado nei casi particolari previsti.
Inoltre chi ha beneficiato fino ad ora dei 3 giorni retribuiti per l’assistenza familiare, con un grado di parentela o affinità  del 3° grado, si vedrà revocare il diritto alle agevolazioni concesse, salvo il caso in cui rientrino nelle previste particolari  situazioni.
Da ultimo è previsto che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica – una serie di dati (nominativi di chi fruisce del permesso e della persona con handicap, amministrazione pubblica di appartenenza, rapporto di parentela, durata dei permessi usufruiti nell’anno e per ciascun mese) che dovrebbero poi costituire una specifica banca dati nazionale.