In breve del 31 Luglio 2013

31/07/2013

PEC, le regole per i ritardatari
Le imprese individuali che non hanno iscritto il loro indirizzo PEC alla Camera di Commercio  entro il 30 giugno scorso non avranno comminata – per il momento - la sanzione ex art. 2630 c.c.. Tutte le domande di iscrizione di atti al registro camerale verranno però bloccate in attesa dell’integrazione. È quanto stabilito in via definitiva da Unioncamere, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Consiglio di Stato. Pertanto alle società e alle imprese individuali che non hanno rispettato i termini per la registrazione e comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio sarà sospesa qualsiasi pratica presentata (esclusa la chiusura dell’attività) per 45 giorni; scaduto il termine, se ancora non si fosse provveduto a regolarizzare la casella P.E.C., la pratica sarà rifiutata e considerata come se non fosse mai stata presentata. Per informazioni rivolgersi agli uffici dell’Unione.

Locazione di immobili, che cosa fare se si diminuisce il canone
L'accordo intervenuto tra il locatore e il conduttore per la riduzione del canone di locazione di un contratto in corso non va obbligatoriamente comunicato all'Amministrazione finanziaria e non deve essere registrato in termine fisso (risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010). Lo stesso non appare infatti riconducibile alle ipotesi di cessione, risoluzione e proroga, anche tacita, del contratto, che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria (articoli 3 e 17 del Tur). Tuttavia – precisa l’Agenzia delle Entrate -  per rendere certo il patto le parti possono richiederne la registrazione volontaria per attribuire data certa allo stesso accordo. È infatti interesse delle parti e risponde a finalità probatorie (data certa di fronte ai terzi, a norma dell'articolo 2704 cc) attribuire certezza e computabilità all'accordo, in quanto la diminuzione del canone determina riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, dell'Iva e delle imposte sui redditi. Pertanto, è possibile la registrazione volontaria del nuovo patto in base all'articolo 8 del Tur, il quale prevede che, anche in assenza di un obbligo di legge, "Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di una atto". L'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro.