Norme in materia lavoristica

29/08/2014

Informiamo gli associati che nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso è stata pubblicata la Legge 11/08/2014, n.116 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 91/2014 (c.d. Decreto #Campolibero).
Le novità apportate, in ambito lavoristico, dal citato decreto in estrema sintesi sono:
• l’introduzione di un incentivo specifico per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue;
• l’estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato, purché il rapporto abbia una durata almeno triennale e garantisca una occupazione di almeno 150 giornate annue;
• la creazione della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, ossia di un sistema gestito congiuntamente dall’INPS, da rappresentanti istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere – a domanda degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizione in materia di lavoro in modo da orientare l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto elenco.
In sede di conversione, la legge n.116/2014 ha apportato le seguenti modifiche alle sopra citate previsioni.

Incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura (art. 5, c. 1-12)
Ricordiamo che l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. Per le assunzioni a tempo determinato il beneficio sarà riconosciuto con le seguenti cadenze: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione. Per le assunzioni a tempo indeterminato, invece, la legge di conversione precisa che esso spetta per 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione. In sede di conversione, viene anche introdotto un limite massimo annuale per l’incentivo in commento, che non potrà comunque superare, per ciascun lavoratore assunto, l’importo di 3.000 euro nel caso di assunzione a tempo determinato, e di 5.000 euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Deduzioni IRAP per lavoratori a termine (art. 5, c. 13 e 14)
Le deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato erano state estese dal d.l. n. 91 anche alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato. In sede di conversione, accogliendo una specifica richiesta di Confagricoltura, tali deduzioni IRAP sono state rese applicabili anche alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 99/2004.

Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 6)
Ai fini della partecipazione alla cosiddetta “Rete del lavoro agricolo di qualità” - che era stata introdotta dal citato decreto #Campolibero - è stato eliminato il requisito della non sussistenza di procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tuttavia, nel caso in cui un’impresa agricola – pur appartenente alla Rete del lavoro agricolo di qualità – abbia in corso procedimenti penali, continuerà ad essere oggetto della normale attività di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

Mario Rendina