Abolita la prima rata IMU sugli immobili agricoli

04/09/2013

Il decreto legge 102 del 31agosto scorso ha dato esecuzione alle iniziative previste dal D.L. n. 54/2013, convertito in Legge n. 85/2013, che aveva stabilito la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali e le abitazioni principali. Con l’art. 1 del suddetto decreto si è provveduto definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per tutti gli immobili agricoli, sia terreni agricoli che fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale e per le abitazioni principali. Per tali immobili il termine di versamento della prima rata dell’Imu, inizialmente sospesa e prorogata al 16 settembre 2013, è da ritenersi quindi non dovuta. L’acconto Imu 2013 è stato cancellato sia per l’abitazione principale, che per le assimilazioni decise dal Comune con delibere effettuate. L’assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all’estero iscritti all’Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura. L’eliminazione dell’acconto Imu sull’abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini); C/6 (box auto); C/7 (tettoie). Dell’esenzione, in ogni caso, non beneficeranno i proprietari di immobili di lusso (ville e castelli) adibiti ad abitazioni principali, come peraltro già previsto dal decreto di maggio che aveva sospeso la prima rata dell’IMU. La sua cancellazione, con l’approvazione del suddetto Decreto, rileva anche per quanto riguarda terreni agricoli e fabbricati rurali; per i fabbricati, la nozione di ruralità ai fini fiscali è contenuta nell’articolo 9 del DL 557/93. Al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di tale qualifica, con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo. Ad esempio è rurale un fabbricato utilizzato quale abitazione dall’affittuario del terreno a cui l’immobile è asservito. Il successivo comma 3-bis individua invece le caratteristiche rilevanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati strumentali: sono tali se sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile. In tal senso la Circolare ministeriale n. 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell’immobile, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione sull’immobile in questione. La richiesta e la successiva apposizione di tale annotazione sono dunque necessarie per il riconoscimento ai fini tributari della ruralità e quantomeno opportuni per meglio affrontare eventuali future contestazioni. Si ricorda altresì che continuano ad essere in ogni caso esenti dall’Imu i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni classificati montani, indicati nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). La medesima esenzione è prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Inoltre il Governo, in sede di approvazione del decreto legge in commento, si è impegnato formalmente ad abolire la seconda rata per l’anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo decreto legge da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014. L’abolizione dovrebbe avvenire con l’introduzione della “service tax” comunale, una tassa unica che si compone di due elementi: uno legato al possesso dell’immobile e uno legato al pagamento dei servizi offerti dal comune (gestione dei rifiuti urbani e copertura dei servizi indivisibili), con un meccanismo da definire sempre con la prossima legge di stabilità. Più’ in particolare, la TARI (tassa rifiuti), dovrà assicurare la copertura delle spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e sarà dovuta da chiunque occupi, a qualsiasi titolo locali od aree suscettibili di produrre i predetti rifiuti, con aliquote commisurate alla superficie occupata. La TASI (tassa servizi indivisibili), invece, sarà dovuta sulla base della superficie o della rendita catastale, sia dal proprietario che dall’occupante, con aliquote determinate dai comuni che avranno adeguati margini di manovra nei limiti fissati dalla legge statale. Con riserva di fornire le necessarie informazioni sull’evoluzione del progetto di riforma, i Nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Marco Ottone