Infortunio del coltivatore diretto

01/09/2014

Come il datore di lavoro anche il titolare di azienda diretto-coltivatrice è tenuto a denunciare entro 48 ore dall’evento, all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza, ogni infortunio sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni occorso a sè ed ai suoi coadiuvanti familiari.
In caso di morte o pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore.
L’INAIL ha ribadito più volte che la tutela assicurativa non è applicabile agli eventi infortunistici verificatesi nello svolgimento dell’attività riconducibile alla sfera “imprenditoriale”, ritenendosi tale quella che attiene al momento “organizzativo” dell’attività economica.
È meritevole, invece, di tutela l’infortunio che attiene al momento “lavorativo-esecutivo”, ossia quando l’evento si sia verificato nello svolgimento di attività fisiche manuali e concrete proprie dell’agricoltura o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali, con esclusione di quelle la cui connessione è solo occasionale e del tutto accidentale.
Sono, ad esempio, da escludere dalla copertura assicurativa tutte quelle attività legate ai momenti delle denuncie fiscali, tenuta della contabilità, ecc., mentre sono soggetti a tutela, oltre alle attività manuali proprie del lavoro agricolo, anche gli infortuni avvenuti “nello svolgimento di attività connesse”, “sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole” e “nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo”.