L'aliquota ordinaria sale al 21%

29/09/2011

Il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in L. n.148 del 14 settembre 2011 e pubblicato in G.U. il giorno successivo stabilisce l’incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.

L’aumento dell’aliquota ha effetto per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, e cioè da dal giorno 17 settembre 2011.

Al fine della individuazione del momento di effettuazione delle operazioni si ricorda che :

a)    per le cessioni di beni immobili il momento di effettuazione dell’operazione è quello della stipula degli atti;

b)    per  le cessioni di beni mobili vale il momento della consegna o della spedizione dei beni;

c)    per le prestazioni di servizi il momento dell’effettuazione delle operazioni coincide con il pagamento del corrispettivo;

In particolare, l’aliquota IVA del 20% troverà ancora applicazione nel caso di anticipazione della fatturazione, fino alla data precedente l’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota (es. pagamento di anticipi), mentre nel caso di fatturazione differita (es. fatturazione entro il 15 ottobre per consegne effettuate nel mese di settembre,    con beni scortati da DDT) l’aliquota IVA del 20% andrà applicata per le consegne effettuate fino al 16 settembre, e quella  aumentata al 21%, per le consegne effettuate successivamente. In tal caso potranno essere emesse nei confronti dello stesso cliente due fatture differite.

L’aumento dell’aliquota riguarda tutte le operazioni per le quali torna applicabile l’aliquota ordinaria, restando immutate le aliquote agevolate del 4% e del 10%.

Per i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 restano ferme le misure delle aliquote riguardanti le percentuali di compensazione.

I Ns. uffici zona sono a disposizione per ogni chiarimento in merito alla suddetta novità.