AVVISI DI ACCERTAMENTO: ORA C’È L’EFFICACIA ESECUTIVA

20/10/2011

Gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione Finanziaria a partire dal 01/10/2011 costituiscono titolo per la riscossione del tributo e per l’esecuzione forzata, senza il passaggio per le precedenti fasi dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella di pagamento.
L’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento continueranno ad essere ancora necessari per la riscossione derivante dall’attività di liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni; la nuova disciplina riguarda gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e le relative addizionali, l’IVA e l’IRAP, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2007 e seguenti.
Gli atti di accertamento “esecutivi” devono contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni), che può diventare più lungo nel caso, ad esempio, di presentazione di istanza di accertamento con adesione.
Decorsi trenta giorni dal predetto termine, senza che si sia provveduto al pagamento, la riscossione delle somme è affidata all’Agente della riscossione  (Equitalia), ai fini dell’esecuzione forzata.
Quest’ultima viene, comunque, sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento all’Agente della riscossione, che però può porre in essere tutte le azioni necessarie per la tutela del credito erariale; in breve, fermo restando la sospensione di 180 giorni dell’esecuzione forzata, indipendentemente dal fatto che sia stato presentato o meno ricorso, l’Agenzia dell’Entrate o l’Agente
della riscossione potranno comunque procedere al sequestro conservativo, ad iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, al fermo amministrativo, ecc..  Peraltro, la sospensione dell’esecuzione forzata non è operativa in presenza della conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione.

Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE