PROROGA PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI A SOCI E FAMILIARI

30/04/2014

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 aprile 2014, sono stati modificati i termini dell’invio dei dati relativi ai beni concessi in uso a soci e a familiari dell’imprenditore nonché i dati dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci stessi. Nello specifico, il D.L. 138 del 13 agosto 2011 coordinato con la legge di conversione 148/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”), ha introdotto a carico delle società o imprese individuali, che esercitano attività d’impresa (non sono comprese le attività agricole), l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai familiari e ai soci, al fine di garantire l’attività di controllo. Lo scopo è quello di informare l’Anagrafe tributaria di ogni bene concesso in godimento dall’impresa o di ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d’imposta 2013. Si ricorda, infatti, che tale obbligo di comunicazione sussiste nel caso in cui emerga un reddito (tassato tra i redditi diversi art. 67 del TUIR), pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto in godimento e il corrispettivo pattuito. Il nuovo termine, stabilito a regime, viene fissato al 30 ottobre di ogni anno anziché al 30 aprile, per agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti, prevedendo una tempistica successiva alla dichiarazione dei redditi; è pertanto operativo a partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013 che andrà presentata entro il 30 ottobre 2014. Lo stesso termine vale anche per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute nel 2013. I nostri uffici sono a disposizione per ogni informazione in merito.

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MARCO OTTONE