Da alcuni anni è in vigore il Decreto legislativo 286 del 2005 che, nell’ambito della normativa per la liberalizzazione e della regolamentazione per l’esercizio dell’attività di autotrasporto ha istituito la “scheda di trasporto”.
Questo documento deve essere compilato qualora i trasporti avvengano a mezzo vettore; è stato voluto al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale.
La “scheda di trasporto” deve essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo e deve contenere almeno i seguenti dati:
- del vettore con l’indicazione del numero di iscrizione all´Albo degli Autotrasportatori;
- del committente, l´impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- dell’eventuale caricatore della merce (l´impresa che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all´esecuzione del trasporto);
- del proprietario della merce.
I dati da indicare devono essere quelli relativi alla denominazione, all´indirizzo ed alla sede, ai riferimenti telefonici o mail nonché alla partita Iva.
• i dati relativi alla merce trasportata quali:
- tipologia, avendo cura di specificare le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto;
- quantità se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un´indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.;
- luogo di carico e scarico della merce trasportata.
• le "osservazioni varie" da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie della scheda di trasporto;
• le "eventuali istruzioni" vanno riportate le istruzioni fornite dal committente o ad uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore; tra queste vale la pena di indicare il rispetto del Codice della Strada ed in particolare di limiti di velocità e dei tempi di riposo e di guida;
• il luogo e la data di compilazione, i dati del compilatore ossia le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente.
La scheda di trasporto, in caso utilizzo di un vettore, può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto merci in forma scritta (articolo 6) o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni sopra specificate.
Tra la documentazione equivalente si annovera il DDT, che deve essere integrato con i dati che normalmente non vengono inseriti quali:
1) le ragioni sociali corrette, i riferimenti telefonici, con la partita IVA del vettore, del destinatario e del mittente
2) il numero di iscrizione all’albo trasportatori del vettore
3) l’indicazione se trattasi di trasporto franco partenza o arrivo
4) la descrizione della merce
5) nelle annotazioni, il rispetto delle norme previste dal codice della strada e, in particolare, dei limiti di velocità e dei tempi di guidi a di sosta.
Copia della scheda di trasporto è disponibile sul nostro sito, nella sezione “ultime news” e successivamente nell’area “fiscale” alla voce “normativa”.