NUOVA COMUNICAZIONE PER OPERAZIONI SUPERIORI A 3.000 EURO

03/06/2011

Il nuovo obbligo di cui al Provv. Agenzia Entrate del 22 dicembre 2010 di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, dovrà essere adempiuto SOLO TELEMATICAMENTE entro il 30 aprile 2011 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni; per il 2011 la scadenza è quindi fissata al 30 aprile 2012.
Riguardo alle operazioni relative al 2010 tuttavia il termine di trasmissione della comunicazione  è stato fissato al 31 ottobre 2011 e solo limitatamente alle operazioni per le quali sussiste obbligo di fatturazione e di importo superiore a 25.000 euro (al netto dell’IVA).

Le Operazioni da comunicare “a regime” (quindi relative al 2011) sono le seguenti:
- operazioni soggette ad obbligo di fatturazione: tutte le operazioni di ammontare pari o superiore a 3.000 euro (IVA esclusa) effettuate
a partire dal 1° gennaio 2011;
- operazioni NON soggette ad obbligo di fatturazione (es. corrispettivi): tutte le operazioni di ammontare pari o superiore a 3.600
euro (IVA compresa); con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 14 aprile 2011 per tale fattispecie l’obbligo decorre per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2011.
Ai fini della verifica del limite di 3.000 euro nel caso in cui le operazioni effettuate siano relative:
- ad una pluralità di contratti tra loro collegati deve essere assunto l’ammontare cumulato dei corrispettivi previsti da tutti gli accordi interessati;
- a contratti di appalto, fornitura, somministrazione oppure servizi o forniture ad esecuzione continuata e periodica devono essere considerati i prezzi o i compensi pattuiti nell’anno solare.

È quindi necessario che tutti gli associati mettano a conoscenza i nostri Uffici a quale tipologia di fattispecie sopra descritta si riferiscono le operazioni svolte: solo in questo modo l’operazione (quindi la fattura) potrà essere debitamente “tracciata” e comunicata all’Agenzia in maniera corretta.
Per tutte le operazioni non soggette ad obbligo di fattura, ossia quelle certificate con scontrino o ricevuta fiscale (vendita a privati es.) l’obbligo di “monitoraggio” inizierà dal 1° luglio 2011.
Alla luce delle indicazioni che dovranno essere indicate nella “comunicazione delle operazioni” è necessario che gli scontrini o le ricevute fiscali vengano integrati con il codice fiscale del cliente e distintamente indicati nel registro dei corrispettivi.

Si consiglia inoltre agli associati dotati di registratore di cassa di adeguare tali strumenti per l’indicazione del codice fiscale del cliente; in alternativa tale obbligo potrebbe  essere correttamente adempiuto emettendo regolare fattura per tali vendite di importo superiore ad 3.600 euro anche se effettuate a privati consumatori.
In questo modo verranno indicati tutti i dati richiesti e la registrazione della fattura eviterà quindi all’associato l’onere di dover produrre ai nostri uffici copia degli scontrini e lista delle operazioni effettuate con tutti i dati dei clienti.
I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE