01/09/2010
Le imprese agricole e agrituristiche hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% per la fornitura di energia elettrica e di gas destinata all’azienda.
La normativa sull’IVA (Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 – Istruzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto – Tabelle B – Parte III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% punto 103 come modificato dall’art. 2 comma 40 L. 24 dicembre 2003, n. 350) stabilisce che sia soggetta ad aliquota IVA
del 10% la fornitura di energia elettrica e gas per uso di imprese agricole.
Normalmente i fornitori dei suddetti servizi dispongono di apposita modulistica tramite la quale l’imprenditore agricolo dichiara, sotto la propria responsabilità, il diritto alla applicazione dell’aliquota agevolata. Il fornitore, in seguito a tale dichiarazione, ha l’obbligo di fornire l’aliquota IVA del 10%.
Inoltre, ricordiamo che l’imprenditore agricolo può beneficiare di un abbattimento sull’accisa e sull’addizionale regionale applicata al gas metano.
Anche in questo caso il fornitore mette a disposizione solitamente un modulo da compilare da parte dell’utente.
Ovviamente in tutti i casi suddetti, per ottenere le agevolazioni è necessario attivare contratti per l’approvvigionamento energetico destinati all’uso agricolo e quindi distinti dai contratti per l’approvvigionamento
energetico delle abitazioni o di attività non agricole. Per quanto riguarda il gasolio agricolo esso non è previsto per usi agrituristici ma solo per particolari casi di attività agricola specificati nella norma. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici di Zona.