ALIQUOTA IVA DEL 10% SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ALLE IMPRESE AGRICOLE

01/09/2010
Le imprese agricole e agrituristiche hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% per la fornitura di energia elettrica e di gas destinata all’azienda. La normativa sull’IVA (Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 – Istruzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto – Tabelle B – Parte III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% punto 103 come modificato dall’art. 2 comma 40 L. 24 dicembre 2003, n. 350) stabilisce che sia soggetta ad aliquota IVA del 10% la fornitura di energia elettrica e gas per uso di imprese agricole. Normalmente i fornitori dei suddetti servizi dispongono di apposita modulistica tramite la quale l’imprenditore agricolo dichiara, sotto la propria responsabilità, il diritto alla applicazione dell’aliquota agevolata. Il fornitore, in seguito a tale dichiarazione, ha l’obbligo di fornire l’aliquota IVA del 10%. Inoltre, ricordiamo che l’imprenditore agricolo può beneficiare di un abbattimento sull’accisa e sull’addizionale regionale applicata al gas metano. Anche in questo caso il fornitore mette a disposizione solitamente un modulo da compilare da parte dell’utente. Ovviamente in tutti i casi suddetti, per ottenere le agevolazioni è necessario attivare contratti per l’approvvigionamento energetico destinati all’uso agricolo e quindi distinti dai contratti per l’approvvigionamento energetico delle abitazioni o di attività non agricole. Per quanto riguarda il gasolio agricolo esso non è previsto per usi agrituristici ma solo per particolari casi di attività agricola specificati nella norma. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici di Zona.
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curata da
MARCO OTTONE